Come Funziona La Separazione a Livello Legale

La separazione personale costituisce il rimedio cui i coniugi possono ricorrere in presenza di fatti che rendano intollerabile la convivenza coniugale o rechino grave pregiudizio ai figli.

A differenza del divorzio, che estingue gli effetti giuridici derivanti dal matrimonio, la separazione determina una sospensione o modificazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.

A seguito della riforma del 1975 i presupposti affinché i coniugi possano richiedere la separazione personale sono fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita familiare o creino pregiudizio alla prole. La legittimazione ad agire spetta ad entrambi i coniugi e le cause di separazione sono previste agli articolo 151-153 c.c.

Il codice civile prevede due forme di separazione legale: la separazione giudiziale e la separazione consensuale.

Dalla separazione legale deve essere distinta la separazione di fatto che ha ad oggetto la sospensione di alcuni diritti, ad esempio la coabitazione, volontariamente concordata dai coniugi senza l’intervento del giudice.

La separazione di fatto viene meno qualora coniugi di comune accordo prendano la decisione di ripristinare la vita comune.

Più frequentemente la separazione di fatto è preludio della separazione giudiziale o consensuale.

La separazione giudiziale è prevista all’articolo 151 c.c “151. Separazione giudiziale. (1) La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza [342bis-342ter] o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole [c.p.c. 706 ss.].
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione [5482, 5852], in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [1432, 147, 156].

Il procedimento di separazione giudiziale inizia con il ricorso di uno dei due coniugi dinnanzi al presidente del tribunale del loro luogo di residenza, il quale ne sente le ragioni e pone in essere un tentativo di conciliazione.

In caso di fallimento della conciliazione viene emanata un’ordinanza che ha ad oggetto l’autorizzazione per i coniugi di vivere separati, disposizioni circa l’affidamento, il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare. Avverso l’ordinanza del presidente del tribunale è ammesso reclamo avanti la corte d’appello.
Il processo viene successivamente definito con sentenza emessa dal tribunale che sostituisce la precedente ordinanza.

A seguito della l. 6 maggio 2015 n55 è possibile proporre la domanda di divorzio per causa di separazione a dopo 1 anno dalla separazione giudiziale.

Su richiesta di uno dei coniugi, il giudice, ove ne ricorrano le circostanze, può addebitare all’altro la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Gli effetti dell’addebito della separazione sono due; il coniuge che non abbia adeguati redditi proprio, al quale sia stata addebitata la separazione, non ha diritto al mantenimento; egli conserva solo il diritto agli alimenti, se ne ricorrano i presupposti. In caso di addebito il coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge e ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

La separazione consensuale viene disciplinata nell’articolo 158 c.c. “158. Separazione consensuale. (1) (2) La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice [150; c.p.c. 711].
Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi [1551] il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione [1557].”

Il rito di separazione concorsuale avviene a seguito del ricorso congiunto dei coniugi che richiedono al giudice l’omologazione dell’accordo sulle condizioni di separazione precedentemente stipulato. Il controllo giudiziale riguarda esclusivamente le disposizioni sul mantenimento e affidamento dei figli.

Secondo quanto stabilito dalla l.6 maggio 2015 n55 i coniugi possono proporre la domanda di divorzio per causa di separazione dopo 6 mesi dalla separazione consensuale.

Lo Studio Legale Mauro ti assiste nella tua causa di separazione e di divorzio in Provincia di Pisa e di Roma e più specificatamente in queste zone.