Come Funziona L’Affidamento Dei Figli Dopo La Separazione

La materia dell’affidamento dei figli nell’ordinamento italiano è disciplinato dalla l. 8 febbraio 2006 n.54 che ha modificato notevolmente la normativa prevista dalla l.1975.

In attuazione di fonti sovranazionali quali la convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la carta di Nizza, vige oggi il cosiddetto diritto alla bigenitorialità secondo cui, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi.

Secondo quanto previsto dalla l.2006 “il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.”

Il giudice pertanto deve valutare prioritariamente la possibilità di un affidamento condiviso in cui la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

La conflittualità tra i genitori o la mancata contestuale presenza di entrambi nella zona geografica di residenza del minore non costituiscono ragioni ostative all’affidamento condiviso.

Qualora il giudice ritenga che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore, può, con provvedimento motivati, disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori. In questo caso la titolarità della potestà appartiene ad entrambi, ma l’esercizio spetta al solo genitore affidatario. Il genitore divorziato non affidatario conserverà quindi il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli.

Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Al fine di realizzare il principio di proporzionalità, salvo accordi previsti tra i genitori, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico prendendo in considerazione: il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio, le esigenze attuali del figlio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici tenuti da entrambi i genitori.

L’assegno di mantenimento è dovuto anche in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

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