Come Funziona L’Amministrazione di Sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato istituito per tutelare quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, necessitano di essere assistite nella cura propri interessi.

Per ottenere l’amministrazione di sostegno è necessario proporre un ricorso dinnanzi al giudice tutelare del luogo dove la persona beneficiaria ha a residenza o il domicilio.

Il ricorso può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche se minore, inabilitato o interdetto, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e infine dal pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è richiesta la presenza di un avvocato.

Il giudice a cui è presentato il ricorso è chiamato a nominare un amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo ex articolo 404 c.c.

Il giudice tutelare del luogo di residenza della persona titolare di tale diritto, deve determinare nel decreto la durata dell’incarico, con la possibilità di una previsione a tempo indeterminato, l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.

Per quanto riguarda la scelta della persona da nominare come amministratore di sostegno, il giudice tutelare ai sensi dell’articolo 408 c.c. Deve “..aver esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico [2699] o scrittura privata autenticata [2703]. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare [344] può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente [74] entro il quarto grado [76] ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento [5872], atto pubblico o scrittura privata autenticata.”

L’ordinamento italiano inoltre prevede la possibilità per una persona di designare preventivamente, in vista di una futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, un amministrazione di sostegno che, deve essere rispettata dal giudice, il quale può discostarsi solo in presenza di gravi motivi.

La portata della misura di protezione del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve essere mirata all’attività che richiede il sostegno. In particolare il beneficiario, ai sensi dell’articolo 409 c.c. Conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministrazione di sostegno. Inoltre il beneficiario può in ogni caso compiere autonomamente atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Gli atti che può compiere l’amministratore di sostegno riguardano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione (nel primo caso ad esempio l’acquisto di beni mobili, nel secondo caso l’acquisto di beni immobili). Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è però necessaria una preventiva autorizzazione del giudice cautelare.

Il giudice cautelare ha inoltre poteri di controllo sull’operato dell’amministrazione di sostegno, tanto che nel decreto di nomina, viene indicato la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Vi è la possibilità di controllo anche riguardo gli aspetti propriamente patrimoniali dell’amministrazione, tanto che vi possono essere indicati dei limiti di spese che l’amministratore può sostenere con l’utilizzo delle somme del beneficiario.

Gli eventuali atti compiuti senza osservare le regole dettate dal decreto che stabilisce l’amministrazione di sostegno sono annullabili ai sensi dell’articolo 412 c.c.

L’azione di annullamento può essere proposta dal beneficiario, dai suoi eredi e aventi causa, dall’amministratore stesso per gli atti compiuti dal beneficiario senza la sua supervisione e, in talune ipotesi, dal pubblico ministero.
L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni che decorrono dal momento in cui è cessato il regime di amministrazione di sostegno.