Come Funziona L’Assegnazione Della Casa Dopo Il Divorzio

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è causa dello scioglimento della comunione legale e, se non vi sono figli minori, del fondo patrimoniale.

Ulteriori conseguenze di natura patrimoniale riguardano diritti che ciascuno dei coniugi separati può vantare nei confronti dell’altro, in presenza di presupposti previsti dalla legge. Tra questi diritti troviamo: il diritto all’assegno di divorzio, il diritto alla pensione di reversibilità, il diritto all’assegno successorio, il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.

Il diritto all’assegno divorzile è previsto all’articolo 5 comma 6 della l.n898/1970: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

L’assegno divorzile ha quindi funzione assistenziale e viene concesso solo in mancanza di mezzi adeguati e nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il quantum viene stabilito in base a vari criteri: criterio risarcitorio (rispetto alle ragioni della decisione), criterio compensativo (rispetto al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge), criterio temporale (rispetto alla durata del matrimonio).

La legge prevede delle misure a tutela dell’assegno divorzile, ossia:

  1. L’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale ove vi sia un pericolo di inadempimento (art 8 comma 1)
  2. La sentenza di condanna al pagamento dell’assegno divorzile costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del coniuge obbligato (art 8 comma 2)
  3. Il sequestro dei beni del coniuge obbligato su richiesta dell’avente diritto (art 8 comma 7)
  4. Possibilità di esperire azione esecutiva diretta nei confronti del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (art 8 comma 4)

Il diritto all’assegno divorzile viene meno a seguito della morte di uno dei due coniugi, se il coniuge beneficiario contrae nuove nozze, in caso di sopravvenienza dei mezzi adeguati al mantenimento del tenore di vita familiare in favore del coniuge beneficiario oppure in caso di peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato.

Il coniuge beneficiario dell’addebito della separazione può continuare a vantare diritti economici anche a seguito della morte del coniuge obbligato. Il coniuge superstite vanta il diritto alla pensione di reversibilità, per l’intero ammontare o pro quota qualora vi sia stata un’anteriorità del rapporto di lavoro del coniuge venuto a mandare rispetto alla sentenza di divorzio; inoltre il coniuge beneficiario non deve aver contratto nuove nozze e doveva essere titolare dell’assegno divorzile.

L’articolo 9 l.898/1970 prevede che: “In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.”

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.”

Qualora l’ex coniuge abbia la titolarità del diritto all’assegno divorzile, non abbia contratto nuove nozze e versi in stato di bisogno ha diritto a richiedere un assegno periodico a carico dell’eredità del coniuge deceduto (assegno successorio) secondo quanto previsto all’articolo 9bis l.898/1970:

“1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.”

L’attribuzione dell’assegno successorio è rimessa alla discrezionalità del giudice che deve tener conto di una serie di elementi tra cui l’importo dell’assegno divorzile, l’entità del bisogno, l’ammontare delle sostanze ereditario, il numero delle sostanze ereditarie.

Infine l’ex-coniuge, qualora non abbia celebrato nuove nozze e se titolare del diritto all’assegno post-matrimoniale, ha diritto alla percentuale dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge ai sensi dell’articolo 12 bis l.898/1970.
La legge riconosce quest’ulteriore diritto a favore dell’ex coniuge come riconoscimento specifico del contributo personale ed economico dato alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune durante la durata del matrimonio.

Art 12 bis “1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

L’Assegnazione Della Casa Dopo Il Divorzio

Rispetto all’assegnazione della casa familiare, la decisione spetta al giudice qualora la coppia abbia avuto dei figli ed essi siano minorenni o maggiorenni non autosufficienti e prescinde dalla titolarità della proprietà. In caso contrario la casa di residenza spetterà al 50% ad entrambi, se vige tra loro il regime di comunione legale, o, in caso di separazione dei beni, rimarrà nella proprietà del coniuge titolare dell’immobile.
La norma che disciplina l’assegnazione della casa familiare è l’articolo 337 sexies cc, introdotto con decreto legislativo 154/2013, in sostituzione deLl’art 155 quater.

La disposizione prevede “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’.[…] Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.”

Le spese ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese straordinarie gravano sul coniuge proprietario.

Oltre a ciò il coniuge assegnatario non deve corrispondere alcuna somma all’altro coniuge per il godimento dell’abitazione.

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