Come Funziona a Livello Legale Il Riconoscimento e Disconoscimento Del Figlio

Per filiazione si intende la relazione che intercorre tra una persona e i suoi genitori, tale per cui la prima si dice figlio dei secondi.

Le modalità di accertamento della filiazione cambiano a seconda che il figlio sia stato procreato da genitori uniti in matrimonio o non uniti in matrimonio. Nel primo caso si parla di filiazione legittima, nel secondo di filiazione naturale.
La differenza sostanziale di disciplina risiede nel diverso modo di accertamento della paternità in quanto in presenza del vincolo matrimoniale, l’ordinamento stabilisce una presunzione, in assenza del vincolo matrimoniale è necessario l’accertamento ufficiale e pubblico della paternità naturale.

In caso di concepimento del figlio in costanza di matrimonio, affinché vi sia la l’attribuzione dello stato di figlio legittimo occorre:

  1. Che i genitori siano coniugati
  2. Che il figlio si stato partorito dalla moglie
  3. Che il figlio sia stato concepito dal marito della donna che lo ha partorito
  4. Il concepimento sia avvenuto durante il matrimonio.
    La presunzione di paternità è uno degli effetti principali del matrimonio ai sensi dell’articolo 236 c.c.: “Paternità del marito. Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”

L’atto di nascita è l’atto dal quale risulta lo stato di figlio legittimo; se manca eccezionalmente l’atto, la stessa efficacia probatoria è attribuita al possesso continuato dello stato di figlio legittimo che deve risultare da una serie di fatti valgono a dimostrare la parentela; in particolare il possesso di stato deve comprendere il nome (la persona deve aver sempre portato il cognome del Padre), il tractatus (la persone deve essere sempre trattata come figlio del padre) e la fama (la persone deve essere costantemente considerata come figlio del padre).

Lo status filiationis in costanza di matrimonio può essere rimosso solo con azione di disconoscimento della paternità.

Il disconoscimento della paternità è disciplinato nel codice civile nell’articolo 243bis, che prevede:

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Diversi sono i termini decadenziali per la promozione della suddetta azione:
A) Il marito: 1 anno

  • Dalla nascita-> Se si trovava nel luogo della nascita
  • Dal giorno di ritorno-> se ero lontano dal luogo della nascita
  • Dalla notizia della nascita-> se prova di non esserne a conoscenza
  • Dalla data della scoperta dell’adulterio o della sterilità

B) La moglie: 6 mesi
Se ad agire è uno dei genitori l’azione non può essere comunque proposta dopo 5 anni dalla nascita.
C) Figlio: azione imprescrittibile

Qualora il figlio sia nato da genitori non uniti in matrimonio, ai fini della costituzione dello status filiationis è necessario porre in essere l’azione di riconoscimento. Tale istituto è disciplinato nell’articolo 250 cc, il quale stabilisce:
“ Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento [Cost. 303]. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente (2).

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici (3) anni non produce effetto senza il suo assenso [2732].

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici (3) anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante [2908], il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262(4).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età [2841], salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo dell’interesse del figlio (5).”

Vi sono diverse modalità per porre in essere il riconoscimento. In particolare Può avvenire:

  1. Nell’atto di nascita, con dichiarazione ricevuta dall’ufficiale di stato civile
  2. Se il figlio non è stato riconosciuto nell’atto di nascita, Con un’apposita dichiarazione resa davanti ad un ufficiale di stato civile o n un atto pubblico redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale cui siano conferite funzioni inerenti allo stato civile
  3. Con un testamento

Il riconoscimento del figlio naturale è impugnabile in 3 casi: per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), per violenza morale (art 265 c.c.), per interdizione giudiziale (art. 266 c.c.).

All’assenza del riconoscimento si può supplire in via giudiziale qualora il figlio non sia stato riconosciuto da uno dei genitori naturali o da entrambi. È possibile provvedere, su istanza del figlio, all’accertamento giudiziale della maternità o paternità naturale ai sensi dell’articolo 269 c.c.