Come Funziona Un Ordine di Protezione ed Allontanamento a Livello Legale

L’articolo 342 bis si occupa di fornire tutela in caso di abusi familiari posti in essere dal coniuge o dal convivente.
Il predetto articolo stabilisce che “Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio,] su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter

Ordine di allontanamento: le misure da adottare

La misura che può essere adottata in caso di abuso familiare è di natura cautelare in quanto il tribunale può ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole e disporre l’allontanamento del coniuge o del convivente dalla casa familiare. Se occorre il tribunale inoltre può prescrivere a tale soggetto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai membri della famiglia come luoghi di lavoro o di istruzione.

Infine il giudice, se dovesse ritenerlo necessario, può disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o un centro di mediazione familiare nonché l’accoglienza presso associazioni di sostengono di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.

L’articolo 342-ter garantisce inoltre un sostegno economico a vantaggio delle vittime in quanto al terzo comma prevede che “Il giudice può disporre, altresì.. il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Il giudice, nel decreto di allontanamento adottato, deve stabilire la durata la durata dell’ordine di protezione, il quale ha il proprio limite massimo in 1 anno decorrente dall’esecuzione dello stesso. È necessario inoltre che vengano esplicitate le modalità di attuazione dell’ordine e, qualora sorgano difficoltà di attuazione, il giudice deve provvedere ad emanare modalità più opportune, finanche a richiedere l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Per quanto riguarda le condotte abusanti, non sono tipizzate nel codice, per permettere al giudice una valutazione in concreto del caso in oggetto in giudizio.
Nella prassi sono state riconosciute condotte tali da integrare gli estremi dell’ordine di protezione, quelle che hanno ad oggetto un comportamento reiterato, vessatorio e denigratorio in ambito familiare.

L’abuso può riguardare comportamenti pregiudizievoli sia verso l’altro coniuge o convivente sia verso i figli qualora assistano a continue aggressioni di un genitore verso l’altro.

In caso di violazione dell’ordine di protezione è prevista la sanzione penale ex articolo 388 c.p.

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