Come Funziona L’Inadempienza Nei Confronti dei Figli a Livello Legale

L’articolo 148 c.c. Prevede un concorso dei coniugi negli obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.

Sono intervenute in materia sentenze fondamentali della giurisprudenza tali che la Cassazione ha stabilito l’estensione di tale norma anche nei rapporti di convivenza di fatto.

Qualora i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

L’inadempienza nei confronti dei figli: cosa dice la legge

In caso di inadempimento di tali obblighi, secondo quanto stabilito al comma terzo art 148 cc, “il presidente del tribunale [disp.att. 1383], su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole”.

Per cui, qualora vi sia un inadempimento da parte di un genitore, a seguito di un ricorso dinnanzi al presidente del tribunale, viene introdotto un procedimento monitorio. A seguito di un’istruttoria sommaria, tale procedimento si conclude con l’emanazione di un decreto ingiuntivo.

Se vi è l’accoglimento della domanda contro il genitore inadempiente, il giudice stabilisce l’attribuzione di una quota dei redditi dell’obbligato direttamente a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.
Tale decreto diventa definitivo se non opposto nei termini previsti dall’articolo 645 c.p.c. L’eventuale opposizione fa conseguire l’instaurazione di un giudizio ordinario di merito.

Il decreto emanato dal giudice è valido rebus sic stantibus; è quindi possibile chiedere la revoca/modifica di tale provvedimento nelle forme del processo ordinario di cognizione.

Infine occorre ricordare che:

  • Se tale decreto è emesso direttamente nei confronti del genitore obbligato, è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi art 655 c.p.c.
  • Se emesso nei confronti di un soggetto debitore dell’obbligato non è idonea all’iscrizione giudiziale sui beni del terzo.

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