Unione Civile: come funziona a Livello Legale

L’unione civile è l’istituto con cui l’ordinamento italiano riconosce giuridicamente il rapporto formato da due persone dello stesso sesso, stabilendo diritti e doveri reciproci.

Tale istituto è stato introdotto dalla legge 20 maggio 2016 n76, la legge Cirinnà, che ha riconosciuto nel diritto positivo italiano ciò che già a livello sovra-nazionale da tempo si stava sviluppando tramite un’interpretazione sistematica degli articoli 8-9-14 della convenzione europea dei diritti dell’uomo la quale individuava il cosiddetto principio di protezione delle unioni omosessuali.

La legge 76/2016 è composta da 1 articolo a sua volta strutturato in 69 commi e si occupa di disciplinare le unioni civile tra persone dell possesso stesso (comma 1-35) e di recare la disciplina delle convivenze di fatto (comma 36-65).

Un unione civile può essere costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso attraverso una dichiarazione dinnanzi all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Dopo di che l’atto di costituzione viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Alla dichiarazione giudiziale non devono precedere le formalità previste dal codice civile in materia di pubblicazioni, differentemente a quanto previsto per il matrimonio.

Le parti, per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendo tra loro i cognomi.

In ambito di diritti e doveri tra le persone unite civilmente viene quasi del tutto ricalcato il contenuto previsto all’articolo 143-144 c.c tra i doveri matrimoniali. Viene però censurato l’obbligo di fedeltà.

Art. 3: “1. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

2. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Tale legge compie un rinvio diretto a norme o sezioni interne del codice che regolano la sezione matrimoniale. Più specificatamente vi è un rinvio per l’invalidità del matrimonio, i regimi patrimoniali della famiglia e i diritti successori. L’unica eccezione prevista riguarda la mancata possibilità del matrimonio del minorenne.

Art. 4. Diritti successori 1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X [Dei legittimari] del Titolo I [Disposizioni generali], dal Titolo II [Delle successioni legittime] e dal Capo II [Della Collazione] del Titolo IV [Della divisione di eredità

Differentemente dal matrimonio, per l’unione civile non è prevista la separazione. Il procedimento di scioglimento può svolgersi davanti all’ufficiale di stato civile a seguito di un accordo raggiunto dalle parti oppure tramite procedura giudiziale di divorzio.

In materia di adozioni la legge Cirinnà espressamente esclude l’applicazione delle disposizioni previste alla legge 4 maggio 1983 n 184.
Ciò non preclude però le operazioni effettuate dalla giurisprudenza di estendere in via interpretativa l’adozione del figlio del partner previste all’art 44 della legge sulle adozioni a tutte le unioni, senza distinguere in base all’orientamento sessuale della coppia.