Separazione e divorzio

Divorzio breve e difficoltà interpretative

Traguardo possibile 8 mesi per separazione e divorzio

La via per il divorzio breve con atto unico – come previsto dalla riforma Cartabia: ovvero la pronuncia della separazione consensuale fra due coniugi e, con lo stesso ricorso, anche quella del divorzio – torna ad essere accidentata.

Sarà necessario, infatti, un nuovo parere della Corte di Cassazione sull’ammissibilità o meno di atti cumulativi tra separazione e divorzio.

Così emerge da un’ordinanza del Tribunale di Treviso, nel caso di un ricorso in cui gli ex coniugi in questione chiedevano separazione consensuale e divorzio congiunto. Il giudice relatore evidenziava alle parti che si trattava di questione esclusivamente di diritto, non ancora risolta dalla Corte di Cassazione il cui parere risultava necessario ai fini della definizione del giudizio; che presentava gravi difficoltà interpretative; suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

In altri termini, la risoluzione della questione di diritto non pare agevole, attesa la difficoltà di rinvenire un’interpretazione univoca, nella giurisprudenza di merito ma anche in dottrina, relativamente all’ammissibilità della proposizione, in via consensuale, del cumulo delle domande di separazione e di divorzio. Su questi profili, come verrà meglio esposto in seguito, i Tribunali di merito hanno condiviso soluzioni contrastanti oppure si sono riservati di adottare ulteriori provvedimenti in tema, ritenendo che allo stato attuale gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati.

Ad esempio, il Tribunale di Firenze, nel mese di marzo 2023, si è pronunciato per l’inammissibilità della domanda congiunta.

Invece dai Tribunali di Vercelli e Milano sono già disponibili le prime sentenze sul cosiddetto divorzio breve.

Nel caso di Vercelli si tratta, inoltre, del parere positivo all’omologa della domanda congiunta di separazione e divorzio, specificando che in presenza di accordi rispondenti all’interesse della prole e non contrari alle norme imperative e di ordine pubblico, è omologabile la domanda dei coniugi avente ad oggetto la separazione consensuale e la contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai fini della pronuncia sull’istanza congiunta di divorzio, il Giudice Relatore, sul cui ruolo andrà rimessa la causa – potrà pronunciarsi una volta decorso il previsto termine per il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, previa acquisizione della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni relative al divorzio formulate nell’accordo. Nell’ipotesi di valutazione positiva delle condizioni concordate relative ai figli minori, potrà essere evitato l’ascolto della prole.

Nel caso di Milano, con sentenza n° 11972/2023, si è specificato che la domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile… Il tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l’accoglimento delle concordi istanze…La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Anche il Tribunale di Lamezia Terme, con una pronuncia emessa nel mese di maggio 2023, si è pronunciato per l’ammissione della domanda congiunta di separazione e divorzio.

Seppur di fronte a decisioni a macchia di leopardo, dunque, sono un traguardo possibile 8 mesi per separazione e divorzio.

A domanda ammessa, peraltro, il successivo passaggio altrettanto rapido – almeno rispetto al passato – è l’impegno dei due coniugi a comunicare nel giro di sei mesi che non intendono riconciliarsi in vista del divorzio. È la tempistica prevista per legge fra la separazione consensuale e il divorzio, dopo la quale il Tribunale può pronunciare il divorzio stesso senza la necessità di un nuovo ricorso.

Si tratta di una novità assoluta, grazie all’applicazione delle nuove regole con cui si potrà depositare un solo ricorso in tribunale anziché due, con grande risparmio di tempo e risorse.

Ma cosa prevede la riforma Cartabia in vigore dal 28 febbraio? Ovvero l’atto unico per separazione e divorzio. La novità riguarda, appunto, la possibilità di concentrare in un solo procedimento la richiesta di separazione giudiziale e il conseguente divorzio.

L’obiettivo è accorciare i tempi complessivi che si ridurranno, in questo modo, da 18 a 8 mesi.

Cosa cambia in termini di documentazione da presentare in tribunale? In premessa è fondamentale sapere che sarà necessario esibire i rispettivi atti introduttivi completi di tutti i fatti e prove, a partire dalla reciproca condizione patrimoniale della coppia: quindi la mappa completa dei beni mobili e immobili, estratti conto, veicoli, quote societarie, dichiarazione dei redditi e quant’altro.

E se la coppia ha figli minori? In questo caso, sempre in occasione dell’atto unico di separazione e divorzio, andrà presentato il cosiddetto piano genitoriale, cioè la completa descrizione delle attività di detti figli – dalla scuola alle vacanze – e dell’impegno profuso dai genitori nel seguirli in modo tale da consentire al giudice di decidere sul loro affidamento e sul contributo di mantenimento.

ATTENZIONE: sotto questo profilo, altra novità è che il giudice potrà sanzionare il genitore che accetta il piano genitoriale ma poi non lo rispetta.

In che tempi e modi avviene l’atto unico per separazione e divorzio? Entro 90 giorni dal deposito del ricorso si terrà l’udienza di comparizione che include anche la fase di ascolto del minore e il tentativo di conciliazione. Il tribunale di competenza sarà quello di residenza di quest’ultimo o, in mancanza di figli, quello del convenuto (il coniuge che avvia l’azione legale in questione).

Tutto questo sulla carta… ora la parola alla Cassazione !!!

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