Risposarsi dopo il divorzio: le differenze tra uomo e donna

Tu: “ho finalmente ottenuto il divorzio, posso risposarmi?”
Il matrimonio dopo il divorzio, o meglio dopo la sentenza definitiva di divorzio che fa cessare per sempre gli effetti del vincolo matrimoniale sul piano personale e patrimoniale escludendo ogni possibilità di impugnazione, è regolato da una serie di prescrizioni legali che variano da donna a uomo e sono dettate dall’esclusivo fine di tutelare eventuali figli.

Ma spieghiamo meglio.
Al di là dei sentimenti, da un punto di vista giuridico viene tenuto in considerazione un fattore che distingue l’uomo dalla donna, ovvero, quello biologico.
Infatti, mentre l’uomo può convolare a nuove nozze decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza di divorzio alla (ormai ex) moglie o, in caso di mancata notifica, dopo 6 mesi dalla pronuncia della sentenza medesima, per la donna il discorso cambia sensibilmente: sempre dalla sentenza di divorzio o anche alla morte del coniuge, i giorni di attesa diventano 300 con l’obiettivo di garantire la certezza sulla paternità di un’eventuale nascita.

In proposito vale la pena riportare il testo dell’art. 89 del codice civile sul “divieto temporaneo di nuove nozze”: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [art. 149 c.c.], dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [art. 38 disp. att. c.c.], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87″.

Non si perdono, dunque, le speranze per i propri fiori d’arancio laddove non vi fossero dubbi sulla paternità a seguito:
di una separazione legale della durata 3 anni;
di un matrimonio non consumato;
di un matrimonio annullato causa impotenza del precedente marito.

Tu: “quali rischi si corrono non rispettando il divieto temporaneo?”
Sostanzialmente nessun rischio se non una sanzione che va da 20 a 82 euro. Ciò significa però rinviare successivamente eventuali dispute legali in caso di nascita di un figlio in tempi sospetti…

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