Ottobre 17, 2020

Assegno di mantenimento ridotto anche del 75% se il Coronavirus si abbatte sul reddito

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Tema e risvolto non nuovi a più di otto mesi dallo scoppio della pandemia, ma occorre evidenziare come le riduzioni reddituali a causa del Coronavirus e le conseguenti difficoltà a rispettare gli impegni sull’assegno di mantenimento stanno rappresentando un elemento di maggiore equilibrio sui doveri tra ex coniugi.

Coronavirus e assegno di mantenimento: il caso

È il caso di una recente sentenza presso la IV sezione civile del Tribunale di Monza, secondo cui “ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole occorre, tra l’altro, considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, deve essere accolta l’istanza di riduzione dell’assegno per il mantenimento della prole formulata dal padre che abbia subito una contrazione reddituale a causa del COVID-19”.

Ciò ai sensi dell’art. 337 ter del codice civile che in un suo passaggio recita “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità…”.

Tornando, quindi, al caso in questione si rileva che un padre, nella circostanza della perdita sin da dicembre 2019 dell’unico cliente per cui lavorava, si è visto ristabilire l’assegno di mantenimento a 150 euro mensili dai 600 euro richiesti dalla moglie secondo le variazioni degli indici Istat.

Il significato economico della decisione del Tribunale è desumibile laddove prescrive che “il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre legittima l’assegnazione in suo favore della Casa coniugale, condotta in locazione, come richiesto concordemente dalle parti. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell’art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori”.

Tradotto significa che un ex coniuge con difficoltà lavorative, minor reddito e la necessità di dover provvedere a sé stesso anche per un’abitazione può vedersi riconosciuto un logico principio di proporzionalità e di equilibrio delle risorse con l’altro coniuge per rispettare il dovere di mantenimento dei figli.

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Pubblicato
Ottobre 17, 2020

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