Attenzione però all’illusione di poter fare da soli.
Divorzio breve è sinonimo di riduzione massima di tempi, costi e procedure. Una semplificazione impensabile fino alla legge 55 del 2015 che ha ridotto a 12 o 6 mesi il termine per porre fine al matrimonio nel caso in cui la separazione sia rispettivamente giudiziale o consensuale, e indipendentemente dalla presenza di figli.
Il conto alla rovescia inizia in tribunale al momento della separazione
Rilevante novità di questa rivoluzione normativa è la possibilità di non avvalersi di un avvocato, attivando invece la procedura relativa alla presenza del Sindaco del comune dove si è celebrato il matrimonio o del Comune di residenza di uno dei coniugi.
In più, allegando la seguente documentazione:
1. documento di identità dei coniugi;
2. copia conforme della sentenza di separazione giudiziale o della omologa della separazione consensuale o l’originale dell’accordo di separazione in caso di negoziazione assistita;
3. autocertificazione contenente i dati relativi a residenza dei coniugi, luogo e data del matrimonio, assenza di figli.
Tu: “Ho davanti a me la prospettiva del divorzio, credo di avere le idee chiare ma è così semplice anche senza avvocato?”
Un divorzio per quanto consensuale, quindi non estremamente conflittuale, presuppone degli accordi preventivi. Fare dei buoni e giusti accordi è la base fondamentale per un “dopo” più possibile sereno. Non sempre e non tutte le coppie sono in grado di accordarsi per il meglio e con il reale equilibrio di interessi tra le parti. Un valido avvocato matrimonialista è necessario anche per questo. In ogni caso la via del divorzio breve senza ausilio legale è prevista in assenza di figli, mentre diventa necessario in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente; e comunque questa soluzione non consente patti che comprendano il trasferimento della proprietà di beni immobili.
Negoziazione assistita in 3 fasi
Sempre con la tempistica prevista dalla legge, quindi, è stata introdotta la possibilità della negoziazione assistita in cui le parti convengono di cooperare in buona fede e in via consensuale o amichevole. Tale procedura prevede l’intervento di due avvocati che si occuperanno di preparare gli accordi di separazione da presentare al PM per l’autorizzazione/nulla osta. Appare opportuno precisare che, a parità di tempistiche (celeri), in tale procedura viene garantita una maggior tutela degli interessi delle parti evitando la frequente casistica che vede il coniuge più furbo o caratterialmente più forte far valere i propri interessi a scapito di quelli dell’altro. La procedura prevede pertanto:
1) la fase della negoziazione;
2) la redazione dell’accordo da parte dei legali;
3) la presentazione dell’accordo in Procura per il vaglio del Giudice che apporrà la propria autorizzazione (in caso di presenza di figli minori) o il nulla osta (in assenza di figli minori).
Non decidere da solo
Quali che siano gli strumenti legali o legislativi, il divorzio è sempre un momento traumatico. Come abbiamo visto può essere breve la procedura, ma il vero obiettivo è porre le basi per ricominciare e queste dipendono dall’equilibrio delle scelte, dalla volontà di superare i propri egoismi scambiati per diritti, dalla capacità di sobbarcarsi i propri doveri. Brevità non deve mai corrispondere a superficialità e per questo non puoi risolvere completamente da solo. Affidati a noi, soddisferai conoscenza e consapevolezza delle tue scelte su ogni minimo dettaglio, e in piena libertà deciderai se procedere.