diritto di visita dei genitori separati

LICENZIAMENTO, AFFITTO, SFRATTO

“Tra le gravi conseguenze del mio licenziamento l’impossibilità di pagare l’affitto; quindi è arrivato lo sfratto. Che soluzioni ho per recuperare il rapporto con il proprietario di casa e garantire un tetto alla mia famiglia?”.

Nel caso di affitto ad uso abitativo la legge consente a chi NON ha pagato, e quindi ricevuto lo sfratto, di chiedere al giudice quello che viene comunemente chiamato “TERMINE DI GRAZIA”: diciamo un’opportunità di tempo per tentare di regolarizzare i mancati pagamenti. Significa che in presenza di comprovate condizioni di difficoltà dell’affittuario, il giudice può assegnare un termine non superiore a 90 giorni – appunto “termine di grazia” – entro il quale si potrà provvedere al pagamento dei canoni d’affitto. Per verificare l’esatto adempimento di quanto dovuto dall’affittuario il giudice fisserà, poi, un’udienza in data successiva di non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine. Se viene accertato che la morosità persiste, in conseguenza del mancato pagamento o di pagamento parziale, lo sfratto viene convalidato all’udienza successiva passando, così, alla fase esecutiva del rilascio dell’immobile. È possibile fruire del “termine di grazia” SOLO per 3 volte in un quadriennio

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