MANTENIMENTO PER FIGLI MAGGIORENNI

Stop mantenimento per figlio maggiorenne che non studia e non lavora

Il principio di auto-responsabilità – Tempi duri per quelli che qualcuno definì “bamboccioni”, infatti, i Giudici – modificando il precedente orientamento – iniziano a revocare l’assegno di mantenimento ai giovani che non studiano e al contempo non dimostrano la volontà di inserirsi nel mondo del lavoro.

Questo è quanto, ad esempio, ha stabilito la recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32406/2021, affermando che “il figlio trentenne che ha smesso di studiare da anni senza riuscire a inserirsi in modo stabile nel mondo del lavoro perde l’assegno di mantenimento. Irrilevante che non sia riuscito a raggiungere l’indipendenza economica”.

Il caso riguarda infatti la specificità di un figlio maggiorenne di cui si è rilevato l’abbandono degli studi dall’età di sedici anni e da lì esperienze lavorative per lo più saltuarie. Ad oggi, invece, non risultano presenti circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di consolidare un qualche esperienza lavorativa in direzione di un dovuto stato di indipendenza e autonomia.

Per questa via si giustifica lo stop mantenimento per figlio maggiorenne che non studia e non lavora

L’assegno in regime di separazione e divorzio: cosa dice la legge – Mantenere i figli è dovere dei genitori come sancito dal quarto comma dell’articolo 337 ter, del codice civile; tal impegno, tuttavia, non si esaurisce con la maggiore età ma si protrae fino al raggiungimento dell’indipendenza economica della prole.

Quindi non all’infinito ma nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.

Nel caso di genitori separati questo obbligo ruota attorno all’assegno di mantenimento, deciso e calcolato dal giudice o attraverso accordi tra le parti, che “è una forma di contribuzione economica consistente nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli (qualora questi ultimi siano maggiorenni e vi sia una pronuncia di versamento diretto o un accordo in deroga con l’altro coniuge), per adempiere all’obbligo di assistenza materiale”.

Ebbene, il recente orientamento giurisprudenziale nel quale si inserisce la citata ordinanza, intende disciplinare proprio quel limite: “Quel principio dell’auto-responsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.

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