Due genitori litigano per la figlia

Affidamento: la lenta ma inesorabile marcia verso un’effettiva bigenitorialità

Affidamento e Bigenitorialità: il caso

Siamo al secondo e fondamentale passaggio di una causa di separazione, seguita dal nostro studio legale, che nel primo grado di giudizio vedeva disporre dal Tribunale di Pisa – in sede di udienza presidenziale – l’affidamento congiunto ai genitori di tre figli minori con collocazione prevalente presso il padre trasferitosi in un Comune diverso da quello dove vive la madre.

Dalla Corte di Appello di Firenze, chiamata a decidere il reclamo proposto dalla moglie e madre, è arrivato in questi giorni il provvedimento che, rigettando ogni richiesta, conferma la precedente disposizione in materia di: affido, collocazione, mantenimento, diritto di visita dei figli minori, nonché di mantenimento in favore della signora in questione.

Affidamento e Bigenitorialità: aspetti principali

Nel dettaglio, la Corte di Appello ha ritenuto “ben valutati tutti gli elementi risultanti dagli atti di causa” da parte del Presidente del Tribunale di Pisa, evidenziando tra gli aspetti principali che:

  1. la ragione che ha fondato la decisione è in primo luogo una ragione economica basantesi sul fatto che l’unico portatore di reddito è il marito. Infatti la richiesta formulata dalla reclamante genererebbe una ulteriore riduzione del reddito familiare. Tale richiesta peraltro imporrebbe “l’affitto di due abitazioni”, la rinuncia ad una villa a costo zero offerta dal datore di lavoro oltre a spese di spostamento del padre necessarie per incontrare i figli. Il tutto non sarebbe sostenibile atteso che il reddito dichiarato ammonta ad € 3.500,00 mensili;
  2. il sacrificio non appare neppure giustificabile sotto il profilo del benessere dei figli;
  3. inoltre i figli, non potendo essere collocati presso la casa coniugale – rilasciata dal nucleo familiare – e sarebbero alloggiati in uno spazio meno idoneo rispetto a quello che il padre fornisce loro tramite l’immobile messo a disposizione dal datore di lavoro;
  4. in ultimo le ragioni di scelta del luogo di abitazione originario non appaiono rilevanti da giustificarne la prevalenza.

Non è secondario il fatto che la donna in questione “ha la possibilità di trovare una sistemazione nel luogo di abitazione dei figli, possibilità dalla stessa già scrutinata e percorribile atteso che ella non ha vincoli di lavoro”.

È una sentenza che denota in primo luogo il sempre prioritario “superiore interesse dei minori” ed è sufficiente mettere tutti questi elementi in fila per comprendere che tale interesse coincide con un “ambiente” di complessiva solidità garantita dal padre in misura nettamente maggiore rispetto alla madre.

Ecco il vero senso della bigenitorialità fondata sul principio della “parità di idoneità genitoriale” da realizzarsi con la corretta e imparziale applicazione della legge e il superamento di ogni pregiudizio di sorta o di tradizionali preferenze tra genitori

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