Affido paritetico e spese a metà, svolta per la bigenitorialità?

Affido condiviso e collocamento paritario

Permanenza paritaria con i figli e addio all’assegno di mantenimento – Arriva da Perugia una rivoluzionaria decisione: in un caso di due ex coniugi in contrasto per affido e mantenimento, il Tribunale – con decreto 218/2021 – ha disposto l’affido condiviso con collocamento paritario dei 2 figli minori.

Conseguentemente, ecco l’altra straordinaria innovazione, è stato accantonato il criterio dell’assegno di mantenimento a carico di un coniuge ed in favore dell’altro, dando il via libera al mantenimento diretto: ovvero spese divise esattamente al 50% e sostenute nel periodo di permanenza con i minori.

Quella che sembrerebbe una novità assoluta in realtà è ciò che la legge ha previsto sin dal 2006 allorquando è stato introdotto il cosiddetto affido condiviso. Nella pratica, tuttavia, questa formula non è mai stata vista di buon occhio dalle corti giudiziarie che, quindi, hanno continuato a ritenere preferibile la collocazione dei figli presso un genitore e la previsione a carico dell’altro di un assegno di mantenimento.

Qual è stata la svolta che ha determinato tale decisione? L’ascolto del minore da cui si è accertata la volontà del bambino di proseguire il suo rapporto già molto stretto con il padre.

Mantenimento diretto e collocamento paritario – Come detto, il legislatore – idealmente con l’obiettivo di tutelare il principio della bigenitorialità equiparando quanto più possibile la figura del padre a quella della madre – sin dal 2006 (con la legge 54) ha introdotto l’istituto del mantenimento diretto in virtù del quale i genitori separati possono decidere di soddisfare tutte le esigenze dei propri figli minori (spese ordinarie o straordinarie comprese) non più attraverso la previsione di un assegno di mantenimento da porre a carico di uno di loro ma in maniera, appunto, diretta.

Quindi, affido paritetico e spese a metà svolta per la bigenitorialità? – Siamo di fronte ad una forma di assistenza economica che persegue l’attuazione della predetta bigenitorialità che si concretizza attraverso la tutela dei rapporti forti e solidi con entrambi i genitori. Secondo la riforma, infatti, “il minore ha diritto ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori e con i componenti del nucleo familiare di appartenenza anche in caso di separazione e/o divorzio dei genitori”.

l’altro caposaldo dell’affido paritetico è, quindi, il collocamento paritario, ovvero un sistema di affidamento che prevede la permanenza dei figli presso il padre e presso la madre in egual misura.

Come sempre, in materia di diritto di famiglia ogni caso fa storia a sé, tuttavia, in presenza di determinate condizioni (due abitazioni idonee e magari vicine, figli che non sono contrari ma anzi vedono di buon grado quello che alcuni definiscono il “pendolarismo”), l’affidamento paritario non è il male assoluto ma anzi una risorsa alla quale fare riferimento ogni volta che ciò corrisponda all’interesse dei figli.

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