In caso di ferimento del cane, al padrone viene riconosciuto solo l’eventuale diritto al risarcimento del danno patrimoniale (costo delle cure, ecc.). Nessun risarcimento, invece, per il danno non patrimoniale (esistenziale, morale, ecc.). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26770/2018 non riconoscendo, appunto, il danno “esistenziale o morale patito in prima persona dal ricorrente per la sofferenza e le conseguenze dell’incidente stradale che aveva coinvolto il proprio animale di affezione”. Si esclude così la rilevanza costituzionale del danno patito da un essere umano per le conseguenze arrecate a un animale considerato oggetto del proprio affetto
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