In fase di contratto preliminare di compravendita, la mancata consegna del certificato di agibilità non influisce sulla validità dell’atto, ma rende legittima la richiesta di risarcimento danni da parte del compratore.
Così è specificato nella recente ordinanza del 5 giugno scorso, n. 10665, della Corte di Cassazione chiamata a decidere, appunto, su un ricorso presentato per l’annullamento di un giudizio in appello che ha rigettato la domanda di nullità del contratto preliminare avanzata sul presupposto della non agibilità degli immobili promessi in vendita.
Contratto preliminare di compravendita: cosa dice la legge
Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “il mancato rilascio della licenza di abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia utilizzata negli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico in materia edilizia approvato con il D.P.R. 380/2001) integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità’ o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza”.
Alla luce di ciò, emerge che il problema non risiede nella validità del contratto, ma sul piano dell’adempimento del venditore, ovvero la cosiddetta vendita di una “cosa per un’altra” che può comportare la richiesta di risarcimento.
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