Dalla potestà alla responsabilità genitoriale

Con la fine del concetto antiquato di potestà si facilita la genitorialità responsabile

Liberazione da un retaggio del passato

Quanti continuano ad usare impropriamente la locuzione “potestà genitoriale” non sapendo che è stata cancellata dal nostro ordinamento?

Si ritengono erroneamente i due termini simili, ma peggio ancora si fa culturalmente fatica a passare da una concezione di possesso dei figli (appunto potestà) a quella di responsabilità intesa come capacità di assolvere ai propri doveri di genitore.

Con il termine “potestà genitoriale” si indicava in passato il complesso dei poteri-doveri attribuito dalla legge ai genitori sui figli per assicurarsi che i medesimi potessero provvedere alla cura dei loro interessi morali e materiali.

L’istituto, già dal nomen “potestà”, indicava evidentemente una situazione di soggezione del figlio al genitore.

La riforma

Con la riforma del 2013, dalla legge n.154 del 28 dicembre 2013, il legislatore ha sostituito il termine “potestà” con quello di “responsabilità”, testimoniando un evidente cambio di prospettiva nel rapporto genitori-figli.

Questi ultimi, quindi, non più sottoposti ad un potere altrui ma destinatari di obblighi assunti nei loro confronti dai genitori aventi come contenuto, tra l’altro, la cura e l’educazione della persona nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Per tutto questo, i genitori devono dimostrare di essere in grado anzitutto di comprendere l’importanza del loro ruolo e, in secondo luogo, di ricoprirlo in maniera tale da assicurare ai figli una vita serena; scindendo le situazioni riguardanti la loro vita di coppia da quelle inerenti al loro rapporto coi figli.

Ecco esattamente che con la fine del concetto antiquato di potestà si facilita la genitorialità responsabile.

Sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale

Laddove i genitori non si dimostrino idonei a ciò, sorge con tutta evidenza il rischio che essi risultino inadempienti agli obblighi loro derivanti dalla condizione genitoriale.

Di fronte a questo rischio, il legislatore ha previsto che la responsabilità genitoriale possa essere revocata o sospesa per un periodo di tempo stabilito dal Giudice minorile.

Una circostanza estrema che viene adottata a tutela del minore per assicurargli una crescita serena ed un’educazione idonea. Allo stesso tempo, il giudice deve verificare periodicamente se i genitori decaduti dalla responsabilità possono recuperare il ruolo genitoriale perduto.

Riferimento normativo

Per il tema in oggetto, il codice vivile prevede l’art.316 secondo cui “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

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