figlio maggiorenne e assegno di mantenimento

Figlio maggiorenne e assegno di mantenimento

Mantenimento figlio maggiorenne: versamento diretto solo con decisione del giudice

Un obbligo e i suoi limiti

Per una premessa fondamentale in materia di dovere dei genitori nel mantenere i figli dobbiamo considerare quanto sancito dal codice civile all’art. 337 ter, IV comma, ovvero che tale dovere non si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età.

È un obbligo, infatti, che si protrae fino al raggiungimento dell’indipendenza economica della prole; ciò con ovvie eccezioni e limiti. Non certo quella predisposizione piuttosto italiana al “mantenimento a vita” come conseguenza di una difficoltà culturale a rendersi indipendenti e autonomi.

Questo tema si amplia laddove entriamo nel campo dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni – deciso e calcolato dal giudice o concordato tra le parti – allorquando una norma, l’art. 337 septies comma 1, preveda che possa essere versato direttamente al figlio maggiorenne: “Valutate le circostanze, il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico da versare direttamente al figlio non economicamente autosufficiente”. Orbene tale previsione viene da molti travisata o male interpretata dando luogo a giudizi civili evitabili.

No al “fai da te” tra ex coniugi

Per questo specifico aspetto, la giurisprudenza ci offre l’ennesima conferma con la recente ordinanza, n.9700 del 13 aprile 2021, della Terza sezione civile della Corte di Cassazione che, confermando una pronuncia della Corte d’appello di Venezia, afferma “l’obbligo per il padre in questione di corrispondere alla madre gli ‘arretrati’ dell’assegno pur se già versati al figlio maggiorenne”.

Pertanto, in tema di mantenimento figlio maggiorenne: versamento diretto solo con decisione del giudice.

Ovvero un genitore non può decidere da sé di versare l’assegno, stabilito dalla sentenza di separazione come contributo al mantenimento del figlio, direttamente a quest’ultimo anziché all’altro genitore.

Come scrive la Suprema Corte, infatti, “qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione”.

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