La volontà di un figlio, economicamente non autosufficiente, di non frequentare i genitori separati non pregiudica il diritto a ricevere il mantenimento. La Corte di Cassazione, ritenendo questo aspetto “del tutto irrilevante”, ha così deciso con la sentenza 2735 del 30 gennaio di confermare il versamento di un assegno pari a 1.200 euro nel caso di un padre la cui figlia non vuole più avere alcun rapporto con lui. Quindi il mantenimento vale anche quando la “discendenza è ormai maggiorenne e persiste nel rifiutare momenti di incontro e contatti”.
Per la Cassazione “il fatto che la mancata frequentazione della figlia sia dovuta alla decisione della stessa non interferisce, in termini economici, col fatto che il padre non vada incontro ad alcun diretto esborso e ad alcuna cura in favore della stessa, parametri che vanno obiettivamente valutati in sede di determinazione del ‘quantum’ dell’assegno di mantenimento in favore della prole”.
Pertanto, la questione si conclude con l’inammissibilità del reclamo del padre ignorato e la condanna al pagamento di 3.200 euro di spese legali
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