Molestia

Molestia o disturbo alle persone

Se è “no” è “no”, il corteggiamento insistente è reato

Arresto e risarcimento

Corteggiare con insistenza una donna, ignorando il chiaro disinteresse da lei manifestato, vale una condanna penale per il reato di molestie”: non servirebbero ulteriori dettagli per comprendere il caso di specie come da recente sentenza, n.7993/21, della V sezione penale della Corte di Cassazione.

Ma per fissare l’idea che è molestia anche in un contesto non violento, è opportuno approfondire alcuni aspetti nella vicenda specifica, oggetto della sentenza, di un “corteggiamento petulante e sgradito” nei riguardi di una donna di Trieste per cui l’imputato si è visto condannare già in Corte di Appello alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie, ma con sospensione della pena condizionata al pagamento di un risarcimento.

Lo scenario in cui si può ritenere insistente un corteggiamento in questo caso ha riguardato:

  1. saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui;
  2. incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima;
  3. sosta sotto casa;
  4. inseguimento in autobus.

Ecco che, secondo la sentenza: “La manifesta rappresentazione della vittima al ricorrente di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo e, ciononostante, la perseveranza di questi nel reiterarli inducono a ritenere del tutto corretta la configurazione del reato di molestie nel comportamento dell’imputato, pur in assenza di atteggiamenti aggressivi o in qualsiasi modo violenti”.

Quindi va ribadito che se è “no” è “no”, il corteggiamento insistente è reato.

Da evidenziare la portata della sentenza laddove emerge che l’atteggiamento di insistenza assurge al rango di molestia o disturbo senza che sia “necessario superare la soglia della mera petulanza verbale o anche solo gestuale, ma soltanto realizzando un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale”.

Riferimento normativo

Articolo 660 del codice penale sulla “molestia o disturbo alle persone”: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Mano foto creata da pch.vector – it.freepik.com

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