Antico luogo comune o limite culturale prescrivevano, per lo più alla donna, di sposare un uomo ricco come garanzia di benessere o mantenimento a vita. Ebbene, anche questa concezione è destinata a terminare.
L’orientamento giurisprudenziale avviato dalla Corte di Cassazione, ormai da 2 anni, sulla natura ed entità dell’assegno divorzile non legato al precedente tenore di vita è stato in questi giorni nuovamente confermato dalla prima Sezione della Suprema Corte stessa con tre sentenze: nn. 24932, 24934 e 24935 dell’ottobre 2019.
In queste si ribadisce che l’assegno non è più il mezzo per “prolungare” indefinitamente il livello patrimoniale del matrimonio, ma al massimo uno strumento “assistenziale” o di “compensazione” in caso di non autosufficienza “provata” dell’ex coniuge “più debole”.
L’indipendenza economica – e non più il tenore di vita – diviene, dunque, il parametro principale per stabilire l’erogazione dell’assegno o meno.
A tal proposito, recita una delle tre sentenze citate: “L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall’alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui ‘sostenibile’, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi”
Questo sito web utilizza i cookie per consentirci di fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.