Danno da mobbing sul lavoro? Servono le prove…ed una legge

Mobbing sul lavoro: il caso e il diritto
Più che una notizia, una conferma: per i giudici è il lavoratore che deve dimostrare di essere stato mobbizzato. Attiene a lui, dunque, l’onere della prova dei comportamenti vessatori consumati nei suoi confronti.
Lo ha stabilito nuovamente la Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza 22928/2019 nel caso di una lavoratrice che denunciava in un primo tempo l’assegnazione di turni notturni e demansionamento, poi il trasferimento ad altra sede e una diminuzione della retribuzione. Come effetto di tali “decisioni dall’alto” lamentava uno stato ansioso depressivo a seguito del quale era stata costretta alle dimissioni.

Tuttavia, sin dalla Corte d’appello, e poi con conferma della Cassazione, il ricorso della suddetta lavoratrice è stato respinto ritenendo “legittimo” quanto stabilito dall’azienda e “adeguate” sia le nuove mansioni che la relativa retribuzione.
Risultato: i giudici hanno rilevato l’insussistenza del danno da mobbing perché non risultava alcuna prova in merito all’intenzionalità degli atti vessatori denunciati.
Ecco dal punto di vista giuridico il valore dell’onere della prova, sulla base dell’art. 2967 del codice civile; ovvero è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell’entità di quest’ultimo e infine dell’esistenza dell’elemento psicologico, attribuito quindi all’autore: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

Il fenomeno psicosociale
Ciò che prevede la legge, naturalmente non esclude la gravità di un fenomeno dilagante. Lavoro in “nero”, demansionamento, precarietà, ritardo o mancati pagamenti, isolamento: sono alcune delle categorie che costituiscono la situazione di mobbing sul posto di lavoro in Italia, tanto da coinvolgere una persona su cinque.
Questa la fotografia scattata dal “Rapporto Italia 2019” dell’Eurispes secondo una scaletta ben definita:
a. il 24,2% si ritrova a svolgere un lavoro con qualifiche inferiori alle proprie competenze e i più esposti sono i giovani, con un lavoro senza contratto nel 58,6% dei casi per i 18-24enni e nel 34,7% per i 25-34enni;
b. I disagi più sentiti dai lavoratori italiani sono la mancanza di tempo da dedicare a sé (48,5%);
c. i carichi troppo pesanti di lavoro (47,7%);
d. gli spostamenti casa-lavoro (44,4%);
e. le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia (41,8%);
f. il 38,6% lamenta l’assenza di stimoli professionali;
g. il 32% dichiara di avere rapporti conflittuali con i colleghi e il 30% con i superiori;
h. Il 28,5% ritiene poi che i propri diritti siano scarsamente tutelati e circa il 27% è preoccupato dalla precarietà del contratto e dall’insicurezza del posto di lavoro;
i. circa uno su cinque (21,1%) inoltre deve fare i conti con l’irregolarità nei pagamenti. Ritardi o mancate retribuzioni sono proprio la motivazione più frequente che ha costretto a cambiare lavoro.

Mobbing sul lavoro: Proposte di legge
Non di rado operano congiuntamente avvocati, psicologi e consulenti del lavoro per tutelare chi subisce questo fenomeno psicosociale. Tale tipo di azione professionale viene definita “approccio trilaterale” alla problematica della salute nei luoghi di lavoro. “La problematica – come emerso in un recente convegno ad Ancona – attiene specificatamente allo svolgimento del rapporto lavorativo, unitamente alle componenti di incidenza sul lato psicologico che risulta fondamentale anche ai fini di una valutazione di carattere risarcitorio cui consegue l’applicazione delle regole giuridiche poste a tutela del bene protetto”.

In particolare, avanza la richiesta di provvedimenti legislativi su:
mobbing inteso come “forme di abuso e comportamenti aggressivi verso una persona in particolare in ambito lavorativo”;
straining “situazione di stress forzato sul lavoro causata anche da una sola azione negativa”.

Da questo punto di vista è evidente che, se da un lato deve vigere l’onere della prova, dall’altro è necessario che il mobbing venga inquadrato come fattispecie di legge.
Una prospettiva che registra ritardi giacché giacciono ancora in parlamento molte proposte in tal senso. Tra le ultime citiamo la n°1722 di aprile 2019 su “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo” che prevede che “chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000”.

Leggi anche Whatsapp: insulti il capo in chat? Non puoi essere licenziato

In collaborazione con www.studioturonepsicoterapia.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *