Assegno di mantenimento abolito sin dalla separazione

Una recente pronuncia della Sezione famiglia della Corte d’Appello di Roma (Ordinanza 5 dicembre 2017) potrebbe aprire la strada alla generale abolizione dell’assegno di mantenimento sin dalla separazione, superando in volata da una sede territoriale l’ormai famosa sentenza 11504/2017 della Corte di Cassazione in materia di assegno di divorzio.

Con quest’ultima, infatti, si è accantonato il criterio del tenore di vita matrimoniale, in virtù del quale si stabilivano il riconoscimento e l’entità dell’assegno stesso, sostituendolo con una valutazione sull’autosufficienza del coniuge più “debole”.

Nel caso specifico di separazione tra coniugi, invece, la Corte romana ha sentenziato un “no all’assegno di mantenimento se si è in grado di provvedere con i propri mezzi a se stessi”, specificando che “con riferimento alla riforma delle statuizioni economiche di separazione a seguito di reclamo presentato vanno considerate anche le peculiarità della vicenda coniugale e personale di vita delle parti che non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla separazione”.

Di conseguenza, si è riaffermato il principio secondo il quale per la quantificazione dell’assegno bisognerà dimostrare:
1) di non essere autosufficienti;
2) di non esserlo a causa di scelte familiari.

In caso contrario, ovvero di fronte alla dimostrata autosufficienza dell’ex moglie – ha stabilito il tribunale di Roma – seppur il reddito del marito fosse più elevato, non si giustificherebbe la necessità del mantenimento.

È chiaro che ogni caso fa storia a sé, soprattutto nel sistema giuridico italiano che assicura ai giudici piena autonomia e libertà nel giudicare valutando un numero elevato di variabili e circostanze prima di negare l’assegno.

Ma la particolarità della sentenza in questione nasce dall’aver confrontato le reali condizioni reddituali dei due coniugi, risultando la moglie stipendiata e titolare di immobili; pertanto “autosufficiente economicamente”.

Niente più assegno di mantenimento, quindi, giacché “il giudicante afferma che nella specie il coniuge va ritenuto in grado, per capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stesso, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento”.

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