Assegno di mantenimento: nessuna diminuzione per l’ex coniuge che volontariamente riduca il proprio reddito

È questo ciò che si è sentito rispondere un ex marito che – avendo subito “sopravvenute circostanze peggiorative della sua condizione economica” – si era rivolto al giudice al fine di ottenere la diminuzione del contributo di mantenimento versato alle figlie avute dalla ex moglie.
Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda affermando che la contrazione patrimoniale non riveste alcun rilievo ai fini della riduzione del mantenimento se derivante da scelte personali e volontarie come accaduto nel caso in esame (dove il ricorrente aveva ceduto quote di società e rinunciato alla carica di amministratore). Orientamento confermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n°5241.
La pronuncia in questione, però, nulla dice in relazione all’arrivo di un nuovo figlio: è da considerarsi scelta personale o diritto inviolabile di ciascuno?
Ebbene, in assenza di indicazioni recentissime bisogna rifarsi agli orientamenti altalenanti che la Cassazione ha espresso negli anni. In particolare, mentre in passato si è sostenuto che l’arrivo di un figlio rappresenta una scelta personale che non può tradursi nel peggioramento delle condizioni dei figli già messi al mondo, recentemente la stessa Cassazione ha affermato: “se è vero che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall’ordinamento sovranazionale, e se è vero altresì che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l’effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare, è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto”.

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