Il blogger che non “filtra” gli interventi dei suoi lettori, sotto forma di post o commenti eventualmente offensivi nei confronti di qualcuno – censurandoli o rimuovendoli – risponde di diffamazione aggravata in concorso tanto più qualora avesse “fomentato il dibattito”. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2929 confermando una condanna a 500 euro di multa e un risarcimento pari a 2000 euro per ogni persona offesa.
La sentenza ravvisa in questo caso specifico l’aggravante dell’uso di uno strumento di pubblicità come prevista al comma terzo dell’art. 595 del codice penale, in particolare: la diffamazione sul blog rientra “nel profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere col mezzo della stampa, non essendo i social network destinati ad una attività di informazione professionale diretta al pubblico”
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