Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di filiazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12193/2019 sottolineando che per tali coppie rimane aperta la sola strada dell’adozione.
In particolare, precisa la sentenza, “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”.
Con questo verdetto la Corte ha rilevato il contrasto del rapporto di filiazione con il divieto della surrogazione di maternità – previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004 – con cui si è definito un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione.
In forza di ciò, tuttavia, ancora la sentenza ha concluso che “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983”
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