Coppie di fatto e contratto di convivenza per stabilire reali diritti e doveri

La Legge

Come noto la Legge n. 76/2016 sulle convivenze e unioni civili, comunemente denominata legge Cirinnà, si è occupata di disciplinare i molteplici aspetti della convivenza tra 2 persone fornendo specificamente al comma 36 dell’art. 1 la definizione secondo cui: “Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Questi sono i principali presupposti che determinano la validità del rapporto “di fatto” pur non prevedendo altri elementi quali la coabitazione o la comune residenza anagrafica, non obbligatorie in soggetti che per ragioni di lavoro vivono in Comuni differenti e, per tale ragione, condividono uno stesso tetto quando possibile.
Da ciò, tuttavia, discendono la difficoltà o la necessità di dimostrare l’esistenza reale del rapporto di convivenza minato dalla mancanza di atti costitutivi con relative registrazioni e/o pubblicazioni.

Il contratto di convivenza

Troviamo la soluzione a questo probabile ostacolo nel comma 50 della stessa Legge con la previsione che “i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.
Al di là del carattere terminologico che certamente svilisce l’effettiva dimensione sentimentale all’interno della coppia, tale contratto è una grande opportunità per disciplinare e non lasciare al caso aspetti patrimoniali di fondamentale importanza per la coppia stessa.

Così al comma 53 troviamo contenuti quali:

  1. il regime della comunione dei beni che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza (pari al matrimonio);
  2. le modalità di contribuzione alle spese comuni e gli obblighi di partecipazione all’attività domestica ed extra – domestica;
  3. i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
  4. la designazione del partner quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, nelle decisioni in materia di salute (in caso d’incapacità di intendere e di volere) o di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie);
  5. le modalità d’uso dell’abitazione indicata come residenza comune (a prescindere dal fatto che la proprietà della stessa sia di uno solo o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
  6. la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare discussioni e rivendicazioni postume.

I presupposti secondo i quali si determina la validità del contratto sono:

  1. ciascuna parte deve indicare l’indirizzo al quale verranno inviate le comunicazioni inerenti i rapporti ivi disciplinati;
  2. l’accordo non può essere sottoposto a termini o condizioni – che, altrimenti, si intendono come non apposti;
  3. il negozio non può essere concluso:
    1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
    2. in mancanza dei requisiti principali per la costituzione della convivenza di fatto (stabile legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale e materiale; assenza di parentela);
    3. c. da persona minore di età;
    4. da persona interdetta giudizialmente: in caso di procedimento pendente, gli effetti del contratto restano sospesi;
    5. in caso di condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altro convivente (tuttavia, in presenza di una misura cautelare o di un rinvio a giudizio, gli effetti del contratto restano sospesi fino ad un’eventuale sentenza di proscioglimento).

Poiché presunti eredi potrebbero avere interesse alla nullità del contratto agendo in giudizio, è necessario sempre ai fini della validità contrattuale che il testo sia:

  1. redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o privato;
  2. trasmesso in copia dal notaio o dall’avvocato entro i successivi 10 giorni, al Comune di residenza dei conviventi, per l’iscrizione all’apposito Registro anagrafico.

Quanto alla durata essa coincide generalmente con quella del rapporto di convivenza che dal punto di vista contrattuale detiene specifiche modalità di risoluzione:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

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