Sono passati più di 2 anni dal divorzio da mia moglie e nel frattempo ho subito difficoltà professionali che hanno peggiorato sensibilmente la mia situazione economica, costringendomi anche ad allontanarmi dalla mia sede lavorativa. Non riesco così a rispettare le condizioni stabilite dal Giudice né a vivere serenamente quanto possibile del mio rapporto con i figli. Che speranza ho di modificare quelle decisioni?
Tra le conseguenze che l’art. 149 del codice civile fa discendere dal divorzio abbiamo, oltre allo scioglimento del vincolo matrimoniale, anche la quantificazione dell’assegno divorzile, le regole per la collocazione e frequentazione dei figli e per l’assegnazione della casa coniugale.
Tuttavia, il quadro disegnato con il divorzio non è immodificabile ma, soprattutto nel caso dell’assegno divorzile ed in presenza di motivi sopravvenuti, il Tribunale può – su istanza della parte interessata – revocare o modificare i provvedimenti pronunciati in sede di divorzio.
I suddetti motivi sopravvenuti che giustificano la modifica consistono in quei mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi gli ex coniugi, valutati bilateralmente e comparativamente, o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l’equilibrio economico dettato in sede di divorzio con la specificazione che il tenore di vita al quale deve farsi riferimento, non è solo quello riconducibile ai mezzi economici che i coniugi avevano durante il matrimonio, ma anche alla sopravvenienza di miglioramenti di reddito “che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio” e siano quindi rapportabili “all’attività all’epoca svolta, e/o al tipo di qualificazione professionale” dell’ex coniuge onerato, ovvero, comunque, all’evoluzione economica prevedibile durante il matrimonio.
Pertanto tra gli eventi che possono legittimare una richiesta di modifica possiamo citare:
il licenziamento;
l’aumento della retribuzione,
il raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli;
la formazione di un nuovo nucleo familiare e l’arrivo di figli;
Tu: “Ma parliamo solo di condizioni economiche?”
No, c’è una differenza sostanziale nella possibilità di modificare le condizioni di divorzio: quelle economiche sono modificabili solo di fronte ad un evidente cambiamento della situazione degli ex coniugi. Le condizioni relative all’affidamento dei figli sono invece revisionabili in qualsiasi momento giacché il principio-guida è solo il loro interesse e non l’andamento del quadro economico.
Tuttavia, soffermandoci ancora sull’aspetto economico bisogna evidenziare che con una recente sentenza, la corte di Cassazione ha per la prima volta sostituito il criterio del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (da sempre utilizzato quale parametro per la quantificazione dell’assegno), con la valutazione dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge “più debole”, siamo quindi di fronte alla sperimentazione di soluzioni più equilibrate per preservare con maggiore lungimiranza la capacità di sostentamento degli ex coniugi.
Le strade per chiedere la rettifica dell’assegno divorzile sono due:
1. il ricorso al Giudice che può essere fatto in maniera consensuale (il tutto si risolve in una sola udienza) o giudiziale (in tal caso si dà avvio ad una vera e propria causa);
2. Un accordo stragiudiziale mediante negoziazione assistita o accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile;
Sia per il ricorso al giudice (consensuale o giudiziale) che per la negoziazione assistita la presenza di un avvocato è prevista come obbligatoria dalla legge. Un buon avvocato matrimonialista è infatti indispensabile per chi voglia utilizzare a proprio favore le tante norme e sentenze che governano una materia intricata, per giunta in continua evoluzione.