Divorzio: nuova collocazione figlio non modifica automaticamente assegno

La variazione del regime di collocazione del figlio non determina l’automatica modifica o sospensione dell’assegno di mantenimento stabilito con sentenza di separazione o divorzio. Ogni eventuale mutamento deve avvenire attivando una procedura ad hoc – procedimento di revisione – prevista dalla legge. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.17689 dello scorso 2 luglio che ha respinto il ricorso di un padre che vedendosi collocato il figlio presso di lui riteneva di poter limitare il contributo precedentemente statuito.
Per la Cassazione, invece, è soltanto il “giudice specializzato” a poter valutare su istanza del debitore la possibilità di cambiare le statuizioni economiche. Secondo sentenza, infatti, “finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente che abbia determinato l’entità dell’assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest’ultimo permane e gli obblighi cui esso dà luogo persistono…”.
Restano saldi, dunque, quei “principi che vanno ritenuti di ordine pubblico, a tutela degli interessi di tutti soggetti coinvolti dal disgregamento della famiglia

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