Emergenza buche stradali: risarcimento assicurato salvo non sussista “concorso di colpa”

Responsabilità del Comune e del cittadino
Quante volte ti sarà capitato di imbatterti in una buca stradale col rischio di gravi conseguenze per te o il tuo veicolo? È un argomento di strettissima attualità se pensiamo che tra le caratteristiche urbane delle nostre città quella relativa alle “buche” è una costante emergenza che, per quanto riguarda la sola città di Roma, annovera circa 12.000 richieste di risarcimento dal 2015 ad oggi.

Parliamo quindi di una grave problematica che quotidianamente coinvolge non solo gli automobilisti ma anche ciclisti, pedoni ed in generale tutti i fruitori delle pubbliche vie.
In una di queste situazioni la prima domanda del malcapitato è: “Ora con chi me la prendo?”.
A primo impatto, infatti, la sensazione è che il presunto “colpevole” sia un’entità indefinibile. Beh non lo è!!!

Limitandoci ai danni da buche stradali, o di precarietà del manto stradale in genere, si può affermare che è l’Ente gestore o proprietario della strada (ad esempio il Comune, la Società Autostrade, l’Anas o altro) a dover risarcire il danno sulla base dell’art. 2051 del codice civile relativo.
Tale norma dispone che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Quindi, la colpa dell’Ente sussiste sempre tranne nei casi in cui lo stesso dimostri il caso fortuito (dimostrazione non facile).

  1. Ciò premesso, qualora si subisca un danno bisognerà:
    dimostrare il danno stesso (quindi la lesione del cerchio dell’auto, la lesione fisica etc…);
  2. dimostrare che il danno in questione sia stato provocato proprio dalla specifica buca (cosiddetto “nesso di casualità” tra la buca e il danno);

Dal canto suo l’Ente per evitare o ridurre il risarcimento dovrà:
1. dimostrare che il danno è stato il frutto del “caso fortuito” (che la giurisprudenza ha definito quale “repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa che non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo necessario a provvedere”);
2. dimostrare il “concorso di colpa” del danneggiato in caso non abbia rispettato eventuali e ricostruibili prescrizioni o limiti di velocità;

Ma come orientarsi in tutto questo?

La Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, in occasione della sentenza 6034/2018 (sul caso di un ciclista caduto su una strada comunale), ha effettuato una “ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali” al fine di stabilire quando e se sia dovuto il risarcimento. A tal fine:

  1. ha ribadito la presunzione di responsabilità a carico degli enti proprietari delle strade: “E’ principio di diritto consolidato quello per cui l’Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione”;
  2. ha conferito importanza al concorso di colpa: “Si dà peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all’ora e alle modalità dell’accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze, così da giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabilità e, dunque, l’efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato”.

Alla luce di questa importante sentenza è possibile affermare il pieno diritto di essere risarciti qualora si patisca un danno a causa di una buca.

Richiesta risarcimento in 4 mosse
Base di partenza per richiedere e ottenere il risarcimento, quindi, è la domanda risarcitoria che faccia riferimento al citato art. 2051 per omessa o incompleta manutenzione. Pertanto, se evidentemente ipotizzabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione specifica si procede con 4 semplici mosse:

  1. Fotografie del luogo del sinistro e di tutti i soggetti e veicoli coinvolti;
  2. richiesta di intervento e conseguente verbalizzazione da parte delle Forze dell’ordine possibilmente nell’immediatezza del fatto;
  3. Raccolta eventuali testimonianze dirette;
  4. Ausilio di un legale per la formale richiesta di risarcimento all’Amministrazione competente.

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