Nuova rivoluzione su separazioni e divorzi: rischio carcere anche per l’ex coniuge che viola gli obblighi familiari

Figli, separazione e reati connessi

La data del 6 aprile 2018 resterà impressa nella memoria di molti. È entrato in vigore il nuovo articolo 570 bis del codice penale che rivoluzionerà ancora la disciplina delle separazioni e divorzi: commette un reato punito con la reclusione l’ex coniuge che si sottragga all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge e dei figli.
Si amplia così la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare e ciò sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l’assegno di mantenimento).
Una vera e propria svolta rispetto al già esistente art. 570 che limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti (quindi generalmente ai propri figli).

Ma analizziamo da vicino le due norme:
Articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Articolo 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Una norma contro i furbetti

La novità importantissima è quindi rappresentata dall’estensione del reato da chi abbia fatto mancare i “soli mezzi di sussistenza”, come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare “ogni tipologia di assegno” introdotta dal nuovo 570 bis.
Più chiaramente, sino ad oggi commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l’essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di 1000 euro, decideva arbitrariamente di versarne 500.
Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare – ai figli o all’ex coniuge – l’assegno stabilito.
In sostanza, ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono “salvati” dimostrando la loro “effettiva incapacità economica”, ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità.

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