diritto di visita dei genitori separati

GRAVIDANZA E MATRIMONIO TRA MINORI

“Mia figlia e il suo fidanzato, entrambi minorenni, aspettano un bambino. Si vogliono sposare ma come genitori siamo contrari. Cosa ci consente la legge per poterci imporre?”.

L’Ordinamento Giuridico italiano VIETA il matrimonio ai minori di età. Esiste tuttavia la possibilità di DEROGARE a tale norma: l’art. 84 del codice civile che vieta il matrimonio ai minorenni, al secondo comma precisa infatti che “il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio AMMETTERE per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto 16 anni”. Significa che un sedicenne può contrarre matrimonio, ma solo se sussistono i presupposti previsti dalla legge: 1) maturità fisica, 2) capacità di discernimento, 3) volontà di contrarre matrimonio per gravi motivi. Lo strumento è dato dal RICORSO al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ad opera del minore stesso per ottenere la possibilità di contrarre matrimonio non tenendo conto della contrarietà dei genitori o del tutore. Il procedimento è finalizzato ad accertare i presupposti di legge prima specificati. Ancora più nel dettaglio significa che il minore debba essere dotato di uno sviluppo adeguato all’età tale da consentirgli di comprendere il valore del matrimonio e i suoi effetti. Le ragioni devono essere fondate, ossia riferirsi a ciò che normalmente costituisce motivo per contrarre l’unione matrimoniale. I gravi motivi devono legarsi a situazioni tali da giustificare un’anticipazione dell’età matrimoniale, altrimenti la dispensa si ridurrebbe a pura “scappatoia” dal divieto di matrimonio ai minori di età. In merito è bene evidenziare che il cosiddetto matrimonio RIPARATORE non rappresenta un presupposto giustificante autorizzazione a contrarre matrimonio poiché non rappresenta di certo una prova di maturità psicofisica​

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