Ritardi? Voli cancellati? Bagagli smarriti? Abuso di sovraprenotazioni (overbooking)? Insomma, vacanze rovinate? Esiste il “diritto al risarcimento finanziario” per cui tutte le compagnie aeree devono rimborsare da 250 a 600 euro (compensazione pecuniaria) indipendentemente dal costo del biglietto. L’ammontare della compensazione dipende dalla lunghezza della tratta: fino a 1500 km, da 1500 a 3500 e via di seguito. Dalla data dello specifico disagio sono 3 gli anni di tempo utili a presentare ricorso, non valido solo in casi straordinari come condizioni meteo o emergenze mediche. È quanto previsto nel Regolamento Comunitario n.261/2004 in tema di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o ritardo prolungato. La procedura prevede una preventiva richiesta di rimborso alla Compagnia Aerea e, successivamente, qualora non si riceva una risposta o si ottenga un rifiuto, ci si può rivolgere al giudice di pace previo tentativo di mediazione. Consigliabili anche alcuni accorgimenti a propria tutela: controllo dell’elenco degli scioperi previsti, visione della “Carta dei diritti del passeggero”, aggiunta di un’assicurazione alla prenotazione del viaggio
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