La convivenza post separazione rende “improcedibile” la domanda di divorzio

Gli ex coniugi che a seguito della separazione riprendono una convivenza prolungata per le ragioni più varie – anche in buona fede – (tutelare il rapporto con i figli, ragioni economiche, ecc.) vanno incontro all’improcedibilità della domanda di divorzio.

E non sarà affatto sufficiente presentare quella convivenza sotto forma di “mera coabitazione” contraddistinta ad esempio da letti e vacanze separate, dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o, addirittura, da relazioni extraconiugali in corso.

È quanto deciso nell’ordinanza 16 giugno 2020 n.11636 della Corte di Cassazione sulla base dell’art.157 del codice civile in materia di “cessazione degli effetti della separazione”, ovvero “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione”.

La chiave di lettura addotta dalla suprema Corte, quindi, risiede nel ritenere “ininfluenti” le condizioni particolari di detta convivenza (da separati in casa) determinandosi, al contrario, una riconciliazione di fatto.

Qual è lo sbocco a questo punto? Avviare un nuovo procedimento di separazione e divorzio verificando previamente i presupposti, a partire dalla cessata convivenza.

Leggi anche: Divorzio: la nuova convivenza elimina solo una parte dell’assegno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *