Caso Ferragamo: tradimento e addebito della separazione

Le conseguenze del tradimento nella separazione tra coniugi

Interpretazioni giornalistiche superficiali – Conferme giurisprudenziali in materia di addebito della separazione: “La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza”.

È uno degli aspetti qualificanti del recente caso di cronaca degli ex coniugi Ferragamo, purtuttavia sintetizzato con interpretazioni giornalistiche piuttosto superficiali in virtù delle quali la Cassazione avrebbe sostenuto che nonostante i tradimenti il maxi assegno di mantenimento è salvo.

Se solo si fosse letta e compresa la recentissima Ordinanza n. 25966, si sarebbe intuito che, lungi dall’aver dettato un principio del genere, la Cassazione ha semplicemente confermato un elemento ormai consolidato e rinviato il giudizio alla corte d’appello di Firenze che dovrà applicare il predetto principio al caso di specie.

Ma quale è nello specifico il tema portato all’attenzione della Corte di Cassazione?

In altri termini, le conseguenze del tradimento nella separazione tra coniugi.

Lo si comprende bene se si leggono i seguenti passaggi: “Non può infatti condividersi l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’accettazione da parte del ricorrente di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione, consentendo di ritenere che egli non li considerasse tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, escludeva la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna”.

La suprema Corte, partendo dal presupposto che il tradimento comporta l’addebito della separazione solo quando si dimostra che lo stesso è stata la causa della frattura matrimoniale e non la conseguenza di un matrimonio ormai da tempo finito, ha affermato come nel caso di specie i ripetuti tradimenti che il marito ha sopportato non sono la prova di un matrimonio finito da tempo.

Quindi, sarà la Corte d’Appello di Firenze a dover decidere se, a prescindere dai tradimenti sopportati in passato, è all’ultimo che deve attribuirsi la fine di un matrimonio vivo e vegeto (come sostiene il marito) o già da tempo defunto (come sostiene la moglie).

Le conseguenze dell’addebito

È il caso di precisare come la questione riveste una importanza rilevantissima perché, è bene ricordarlo, laddove il marito riesca ad ottenere l’addebito della separazione alla moglie le conseguenze a carico di quest’ultima sarebbero gravi atteso che lei perderebbe:

  1. il diritto all’assegno di mantenimento;
  2. ogni diritto di successione o previdenziale (quindi, in caso di morte del coniuge incolpevole, l’altro né potrebbe ereditare alcunché né percepirebbe la pensione di reversibilità).

Altra conseguenza molto negativa è rappresentata dalla possibilità di domandare al coniuge infedele il risarcimento di tutti i danni. Siamo di fronte ad un’ipotesi risarcitoria particolare dipendente dalla effettiva dimostrazione dell’esistenza di un danno ingiusto e riconducibile, a sua volta, alla specifica violazione dei doveri matrimoniali (pensiamo ai casi di chi viene tradito sul posto di lavoro o in ambiti sociali ristretti, dove tutti sanno tranne il tradito, o con modalità fortemente offensive).

Si badi bene: l’addebito può essere ottenuto solo dimostrando che il tradimento è la causa principale della fine del rapporto matrimoniale e non un atto di infedeltà in un rapporto già da tempo logoro e compromesso.

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