Mantenimento e danno endofamiliare

Mantenimento e risarcimento danni al figlio minore

Siamo alle prese con la vicenda di un padre condannato a pagare il giusto mantenimento del figlio e soprattutto il risarcimento del cosiddetto danno endofamiliare, ovvero la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse totale mostrato per lunghi anni nei confronti dei figli integrando gli estremi dell’illecito civile.

Nello specifico si tratta del provvedimento emesso in seno al procedimento rubricato R.G. n. 1069/2020 del Tribunale di Pisa ottenuto dal nostro studio legale all’esito del ricorso proposto da una madre e un figlio contro l’ex marito e padre. Obiettivo: mantenimento e risarcimento danni al figlio minore.

Significativo e toccante il contesto dei principali elementi descrittivi della situazione familiare venutasi a creare e base per la decisione del Tribunale:

  1. il padre in questione ha visto il figlio una sola volta dal 2010 ad oggi e lo ha anche, recentemente, “bloccato” sul telefono, impendendo così ogni contatto telefonico;
  2. il disinteresse del padre ha cagionato profonda sofferenza al figlio;
  3. non versando alcunché per il mantenimento del figlio, il padre ha indirettamente costretto la madre a riprendere a lavorare sulle navi – settore nel quale la ricorrente aveva sempre lavorato prima della maternità – per potere mantenere il figlio, essendo altrimenti il nucleo assolutamente indigente, con la conseguenza che il figlio ha dovuto sopportare, durante la crescita, lunghi periodi di lontananza anche dalla madre.

Il riferimento giuridico su cui poggia il ricorso sostenuto è quanto previsto dal dispositivo dell’art. 337 ter del codice civile secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Per tale via il Tribunale ha disposto:

  1. il versamento di 250 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo l’indice Istat, in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
  2. il risarcimento del danno endofamiliare patito dal figlio, che liquida in via equitativa in 20.000 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda

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