Famiglie senza casa e diritto di proprietà

L’Occupazione abusiva non è reato se realizzata per dare un tetto ai figli

Stato di necessita e “scriminante” del reato

L’esigenza di dare un tetto ai propri figli, tecnicamente uno stato di necessità, rende non punibile (scriminante) l’occupazione abusiva di una casa popolare.

Così ha stabilito la seconda Sezione penale della Corte Cassazione con la sentenza 46054 dello scorso dicembre, in merito ad una precedente condanna alla Corte d’Appello di Messina di una famiglia multata per 500 euro in relazione al reato di occupazione abusiva di un alloggio Iacp.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso tale sentenza secondo cui emergeva “il mancato riconoscimento del suddetto stato di necessità rinvenibile nell’impellente bisogno dei ricorrenti di garantire l’abitazione ai figli minori dopo lo sfratto per morosità e l’impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari”.

Esigenza abitativa è causa di non punibilità

La precarietà delle condizioni economiche assume, dunque, un peso rilevante in tale decisione per la quale il reato in sé viene superato dalla “particolare tenuità del fatto” come prevista dall’art. 131 bis del codice penale laddove in premessa prescrive che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Nel contempo, la stessa Cassazione ha rinvenuto nel giudizio di secondo grado “un vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività”.

Tradotto: la sentenza di condanna ha omesso la causa di non punibilità prevista dal già citato art. 131 bis. Pertanto, l’occupazione abusiva non è reato se realizzata per dare un tetto ai figli

Torna quindi la rilevanza della difficile condizione economica del nucleo familiare che esclude la configurabilità del reato di occupazione abusiva giacché “lo stesso può essere invocato solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”.

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