Vita quotidiana in treno particolarmente stressante se sottoposta a “viaggi della speranza” tra ritardi sistematici, sporcizia e affollamento? È cronaca quotidiana sulle nostre rotaie nazionali ma il danno esistenziale va provato, altrimenti non scatta la possibilità di risarcimento per i disagi subiti.
Lo ha stabilito la sentenza 3720/2019 della Corte di Cassazione ricordando che “tocca al danneggiato fornire la prova dei danni subiti e della loro entità”. In particolare, si precisa nel verdetto, “sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, dovendo accettare – in virtù del dovere di convivenza – un grado minimo di tolleranza”.
Il punto, dunque, non è la dimostrazione dell’esistenza di disservizi, bensì la circostanza che tali disservizi abbiano inciso sulla persona e sulle relazioni
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