“Dopo la promessa di matrimonio innanzi all’Ufficiale di stato civile le nozze sono saltate perché la mia fidanzata mi ha tradito. Che valore ha oggi la promessa fatta in Comune? Ho possibilità di recuperare il gioiello molto costoso che le avevo regalato?”
La promessa di matrimonio è una libera dichiarazione che non obbliga a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione, né può essere in alcun modo obbligata giacché la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona. L’art. 79 del codice civile, data l’importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, garantisce infatti la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione, e nega la possibilità che dal mancato adempimento della promessa derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste, in modo tassativo, dagli artt. 80 e 81.
Tuttavia, pur se la promessa non impegna necessariamente a convolare a nozze, la mancata celebrazione riconosce il diritto di chiedere – entro un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto o dalla morte di uno dei promittenti – la restituzione dei doni fatti a causa della promessa medesima (art. 80 c.c. Cfr. Giudice di pace di Taranto, sentenza 30/01/2000, in Giudice di pace, 2000, 315).
Per la richiesta di restituzione dei doni prenuziali è sufficiente il fallimento una qualsiasi promessa di matrimonio, sia unilaterale che vicendevole, sia fra persone capaci che fra minori non autorizzati (Cass. Civ. Sez.I, 08.02.1994, n. 1260-Cass. Civ. 02.05.1983 n.3015). Non sono richieste forme particolari, né rilevano i motivi della rottura, maturando il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non si sia successivamente celebrato.
Quindi la legge dà la possibilità di rivolgersi a un giudice che: 1.accertata la sussistenza della promessa di matrimonio; 2.riscontrata la mancata celebrazione del medesimo a causa della infedeltà, 3.provata la lista dei regali consegnati alla ex fidanzata, emetterà una sentenza che disporrà l’obbligo di restituzione dei doni