Per cure salvavita più liberi di muoversi col solo green pass base
Lacune della legge e ricorso d’urgenza
Validità specifica del test antigenico, utilizzo di mascherine Ffp2 e “interpretazione estensiva” del DL 5/2022 sul Green pass: sono i tre elementi che il Tribunale di Livorno ha giudicato sufficienti a garantire gli spostamenti per rientrare al proprio domicilio dopo una partenza programmata per motivi di salute.
È il cuore di un ulteriore provvedimento a favore di un nostro d’urgenza basato sulla lacunosità della norma che impone l’utilizzo della certificazione verde senza alcun equilibrio tra tempistica della legge e scelte prefissate dei cittadini, soprattutto in caso di spostamenti resi necessari per ragioni di salute.
Il Tribunale è, infatti, intervenuto sulla peculiare situazione dei cittadini della Sardegna sottoposti ad una “irragionevole disparità di trattamento” – che in questo caso ha colpito un cittadino affetto da una grave malattia e ritrovatosi fuori regione per sottoporsi a cure salvavita.
Sancita derogabilità della norma
Ciò è stato decretato il 14 febbraio nel procedimento civile n. 456/2022, ovvero il consenso all’utilizzo del green pass “base” in deroga alle previsioni generali richiamando l’art. 5 del DL del 4.02.2022 che prevede tale “agevolazione” solo per gli “spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2”; il Magistrato ha evidenziato che “la distinzione tra isole minori ed altre isole, quali la Sardegna, non appare ragionevole”.
Di fatto, si è obbligata una primaria società di trasporto marittimo ad accettare l’imbarco della ricorrente in questione sul traghetto Livorno-Olbia dietro esibizione di certificazioni verdi COVID-19, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo. Risultato: per cure salvavita più liberi di muoversi col solo green pass base.
Legge incostituzionale?
La decisione del Tribunale solleva profili di incostituzionalità della norma sia sotto forma di violazione del principio uguaglianza che di parità di trattamento davanti alla legge. Pertanto, a prescindere dalle posizioni individuali sul green pass, la battaglia legale che portiamo avanti ha ad oggetto la prevalenza dei principi costituzionali relativamente ad una legge che si sta dimostrando carente e contraddittoria”.
Nel dettaglio, il provvedimento “impone una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 5 DL 5/2022, specie con riferimento a fattispecie quale quelle in esame: spostamento per rientrare al proprio domicilio, dopo una partenza programmata, per motivi di salute, prima dell’emanazione del DL 229/2021” specificando che “le esigenze di salvaguardia della salute, sotto il profilo dell’interesse collettivo, possono trovare riconoscimento nella esecuzione di test antigenico ed utilizzo di mascherine Ffp2”.
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