Maggio 11, 2018

Il sovraindebitamento e la procedura per abbattere il debito

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Ho attraversato questi lunghi anni di crisi economica con periodi di cassa integrazione e, comunque, gravi difficoltà sul lavoro. Ciò ha costretto ad indebitarmi per sostenere le necessità quotidiane della famiglia con il risultato che non riesco più a ripagare. Che soluzioni ho a disposizione?

Dallo scoppio della crisi nel 2008, con i suoi drammatici effetti sulle imprese e i lavoratori/consumatori, sono state innumerevoli le situazioni di grave insostenibilità del debito, come questa sinteticamente descritta, tanto da determinare addirittura numerosissimi casi di suicidio.
Uno scenario che ha condotto all’approvazione della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento definita come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il Piano del consumatore

In altre parole, una condizione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile e quindi il soggetto chiamato a ripagarlo non riesce a farvi fronte. Avendone i requisiti richiesti dalla legge, è possibile accedere al Piano del consumatore: una procedura per tentare di rinegoziare il proprio debito e indirizzata a persone fisiche (semplici consumatori) indebitate per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Cuore di questa soluzione è l’assicurazione che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ottengano non meno di quanto avrebbero, invece, attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore. È un metodo che permette un certo margine di scelta circa i beni da utilizzare per la soddisfazione dei crediti.

Tra i requisiti principali da porre in valutazione per poter percorrere questa via rientrano:

  1. la situazione di sovraindebitamento;
  2. il non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti;
  3. il non aver subito la revoca o la cessazione degli effetti del piano;
  4. l’aver fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell’istante.

Il caso di un debito da 68.000 a 17.000 euro
I risultati potrebbero essere sorprendenti considerando che, solo per fare un esempio concreto e molto recente, il Tribunale di Modena con un decreto depositato il 23 aprile 2018, relativo al procedimento di reclamo n.9235 rg 2017, è arrivato a decurtare del 74% un debito pari ad oltre 68.000 euro, con il risultato di un piano ridotto a soli 17.700 euro da pagarsi a rate!

La composizione della crisi da sovraindebitamento

La procedura a disposizione dei consumatori rientra in una cornice più complessiva di soluzioni per comporre le situazioni di sovraindebitamento. In questo senso la legge del 2012, oltre che ai consumatori, ha esteso anche alle piccole imprese l’opportunità di risanare il proprio stato di indebitamento, anche con il fisco, arrivando ad una rateizzazione o perfino alla cancellazione dei debiti. Questa è infatti la parte rivoluzionaria della legge.

I soggetti interessabili sono dunque:

  1. imprenditori commerciali non soggetti a procedure fallimentari;
  2. imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
  3. start up innovative;
  4. imprenditori agricoli;
  5. soci di società di persone;
  6. artisti e professionisti;
  7. società di professionisti;
  8. associazioni professionali;
  9. eredi di imprenditori defunti che hanno accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
  10. enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale;
  11. tutti i consumatori.

 

Come funziona?
Tutte le tipologie di soggetti (consumatori, imprese o professionisti) con dovuti presupposti di legge, sono chiamati a presentare un ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza.
Nel corso della procedura, il debitore può essere affiancato dai rinnovati Organismi di Composizione della Crisi (Occ) che possono essere Enti pubblici, Camere di commercio o Ordini professionali (es. avvocati, commercialisti, notai). Con l’ausilio di queste figure si passa a presentare una proposta di piano di rientro che se accolta diventa vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno integralmente onorati.
Durante lo svolgimento della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento, etc.) dei creditori nei confronti del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge, il debitore sarà esdebitato, ovvero libero da ogni debito residuo nei confronti dei creditori ammessi alla procedura e non soddisfatti.

Tecnicamente, oltre al Piano del consumatore, vi sono altre 2 soluzioni per comporre la crisi di sovraindebitamento:

  1. Accordo con i creditori (riservato a debitori con partita iva non soggetti a fallimento) per il quale è necessario il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
  2. Liquidazione del patrimonio (riservato sia ai debitori con partita iva non soggetti a fallimento, che al consumatore) che è una domanda da presentare al Tribunale competente con cui il debitore rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per poter accedere al beneficio dell’esdebitazione.

 

Il ruolo del consulente

La predisposizione del piano di rientro è una fase centrale da cui dipende il buon esito della procedura e la possibilità del consumatore di ripartire con la propria vita. L’Occ che in qualità di consulente assisterà il debitore, assumendo anche la funzione di mediatore tra debitore e creditori per intraprendere ogni iniziativa funzionale alla preparazione del piano e all’esecuzione dello stesso, si occuperà specificamente:

  1. della raccolta documentale ed elaborazione degli elenchi;
  2. della fattibilità del piano;
  3. della relazione particolareggiata da allegare;
  4. del deposito della proposta in Tribunale e presso l’agente di riscossione e gli uffici fiscali.

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Maggio 11, 2018
Cateogoria

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