Tradimento e separazione

Tradimento e separazione, cosa dice la legge?

La legge, a differenza della religione che gli attribuisce significati ben ulteriori, definisce il matrimonio come un “contratto” dalla cui stipula nascono dei diritti e degli obblighi a carico di entrambi i coniugi. Così come ogni contratto anche il matrimonio, in presenza di determinati presupposti (in primis l’impossibilità di continuare a convivere), può essere “sciolto” attraverso procedure che è la stessa legge a disciplinare, quindi, attraverso il divorzio al quale si arriva dopo aver ottenuto la separazione.

Il tradimento, essendo la tipica circostanza dalla quale può discendere la scelta di un coniuge di non voler più convivere con l’altro, può determinare lo scioglimento matrimoniale.

Infatti, tra i diritti e doveri che derivano dal matrimonio, uno dei più importanti è proprio il dovere di fedeltà reciproca come espressamente affermato dall’art.143 del codice civile: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
 
Tu: “quindi il tradimento mi consente di richiedere ed ottenere la separazione?
 
Si, il tradimento in sé rappresenta la violazione dell’obbligo di fedeltà che, come visto, la legge impone ai coniugi. La scoperta del tradimento può determinare una valida ragione per la richiesta di separazione, ma nel solo caso in cui rappresenti un ostacolo alla prosecuzione del rapporto matrimoniale. Ciò dipende da valutazioni di carattere personale e soggettivo, ben potrebbe accadere che il coniuge tradito decida di soprassedere o di dare una nuova opportunità al partner.
 
Tu: “ed allora quale differenza corre tra la separazione richiesta perchè l’amore è finito e quella provocata dal tradimento?”
 
Al fine di poter rispondere a tale domanda è necessario premettere ciò che afferma l’art. 151 del codice civile: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Tale norma introduce il concetto di “addebito” della separazione, ovvero la possibilità che il Giudice – su richiesta del coniuge tradito – attribuisca la responsabilità della separazione al coniuge infedele chiamandolo a pagare le conseguenze legali legate all’addebito (quindi alla sua condotta colpevole).
 
Conseguenze dell’addebito

Qualora si riesca ad ottenere l’addebito della separazione le conseguenze a carico del coniuge “colpevole” sono gravi.
Il coniuge infedele infatti, quand’anche ne abbia titolo, perderebbe:

  • il diritto all’assegno di mantenimento;
  • ogni diritto di successione o previdenziale (quindi, in caso di morte del coniuge incolpevole, l’altro né potrebbe ereditare alcunché né percepirebbe la pensione di reversibilità).

 
Altra conseguenza molto negativa è la possibilità di domandare al coniuge infedele il risarcimento di tutti i danni. Siamo di fronte ad un’ipotesi risarcitoria particolare dipendente dalla effettiva dimostrazione dell’esistenza di un danno ingiusto e riconducibile, a sua volta, alla specifica violazione dei doveri matrimoniali (pensiamo ai casi di chi viene tradito sul posto di lavoro o in ambiti sociali ristretti, dove tutti sanno tranne il tradito, o con modalità fortemente offensive).
 
Si badi bene: l’addebito può essere ottenuto solo dimostrando che il tradimento è la causa principale della fine del rapporto matrimoniale e non un atto di infedeltà in un rapporto già da tempo logoro e compromesso.
 
Tu: “quindi l’addebito della separazione non è automatico?
No, i Giudici distinguono nettamente il tradimento che irrompe nella coppia come un fulmine a ciel sereno dal tradimento consumato in una coppia dove, per le ragioni più svariate, il sentimento già da tempo è venuto a mancare. Solo nel primo caso si potrà “ambire” all’addebito della separazione al coniuge infedele e non quando l’infedeltà sia stata il frutto di una evidente crisi di coppia. Solo nel primo caso si potrà “ambire” ad ottenere un provvedimento di addebito della separazione al coniuge infedele. Da ciò discende che il coniuge tradito deve riuscire a dimostrare in giudizio che è stato proprio il tradimento a provocare la fine del matrimonio.
 
Addebito per tradimento e affidamento dei figli
E’ opportuno chiarire che le conseguenze negative che derivano da una pronuncia di addebito riguardano esclusivamente il rapporto moglie-marito e non anche gli eventuali figli. Infatti, in tema di separazione le decisioni sull’affidamento prescindono dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge nell’aver provocato la separazione stessa. Tali decisioni devono essere adottate con l’esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli che, ad esempio, ben potrebbero essere affidati e collocati presso la madre infedele alla quale sia stata addebitata la separazione.
 

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