“In caso di disservizi il responsabile è sempre l’organizzatore. Anche quando i servizi non vengono erogati direttamente da lui”. Tempo di vacanze e di mai auspicati disagi, ma nell’eventualità è la Cassazione ad aver chiarito nella sentenza 17724 del 6 luglio che “l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti”. Ovvero il malcapitato cliente ha diritto ad immediato risarcimento, sarà poi il tour operator a vedersela con altri soggetti responsabili. Una disposizione quanto mai opportuna grazie all’entrata in vigore della Direttiva europea 2015/2302 sui pacchetti e servizi turistici per la parità di trattamento di tutti i cittadini europei.
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