Non sussiste alcun “nesso causale”, nessuna correlazione e collegamento, tra vaccini e autismo; pertanto non prevedibili indennizzi per casistiche la cui valutazione va fatta secondo “un criterio di ragionevole probabilità scientifica” e non per “mera possibilità teorica”. È il cuore di una nuova sentenza della Cassazione, n° 19699 del 25 luglio, che, confermando una decisione della Corte d’Appello di Napoli, ha respinto il ricorso di un padre convinto che il figlio si sia ammalato a seguito di specifiche vaccinazioni obbligatorie somministrate nel lontano 2001. Elevandosi dal dibattito generale, la Suprema Corte osserva che si tratta “di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica”. Di conseguenza quel padre è condannato al pagamento delle spese legali
![diritto di visita dei genitori separati](https://i0.wp.com/www.studiolegalemauro.legal/wp-content/uploads/2018/10/lavvocato-risponde.jpeg?resize=768%2C560&ssl=1)