Solo chat Whatsapp originale costituisce prova processuale

Indispensabile il deposito del cellulare perchè non sufficienti le semplici trascrizioni

In sede di processo, penale o civile, la piena affidabilità di messaggi o foto Whatsapp come elementi di prova è determinata dall’acquisizione del telefono cellulare in cui sono depositati i contenuti.
Quindi non la semplice trascrizione, ma la messa a disposizione del supporto originario per verificare paternità e attendibilità del materiale probante.

È stata recentemente la Corte di Cassazione a fare chiarezza sull’uso delle intercettazioni derivanti dai social con la sentenza n. 49016 del 25 Ottobre 2017, laddove chiarisce che: “La registrazione di conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato whatsapp, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, tuttavia, l’utilizzabilità della stessa è condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva della principale prova documentale: tanto perché occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato”.

L’acquisizione del supporto telematico o figurativo è pertanto il modo più corretto di far valere una conversazione via chat come prova in un processo.
Le strategie difensive dovranno tenere conto di questo aspetto, considerata la diffusione sempre più ampia dell’utilizzo di tale applicazione.

Il caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte giunge dal tribunale di Caltanissetta dove il giudice del merito, in assenza del supporto, ha deciso di non acquisire in giudizio la trascrizione della chat Whatsapp tra un imputato per reato di stalking e la parte offesa. La strategia legale dell’imputato, infatti, puntava – senza successo come si è visto – a provare l’inattendibilità della persona offesa stante la prosecuzione di confidenze anche dopo la denuncia.

Si desume che la tipologia di conversazione in questione – mediante semplice trascrizione dei messaggi – non può fare il suo ingresso facilmente nel giudizio perché la caratteristica principale di questo elemento di prova è quella di rappresentare una realtà facilmente manipolabile ed alterabile.

Sta nell’assoluta integrità della prova informatica la peculiarità imprescindibile in sede processuale. Un po’ come la più classica scena del crimine che non deve subire alcuna sia pur minima alterazione per garantire gli elementi di prova raccolti nel corso dell’indagine.

4 commenti su “Solo chat Whatsapp originale costituisce prova processuale

  1. È chiara la necessità del supporto del telefono perché la chat sia valida come prova. Ma la chat può essere stata modificata, durante l’uso, per esempio cancellando alcuni dei messaggi e rendendo così fraintendibile o decontestualizzato parte del contenuto. In questo caso la prova ottenuta dalla copia forense della chat potrebbe comunque essere indebolita dalla facilità con cui vengono modificate dai partecipanti nei loro singoli apparati. È così?

    1. Gentile Fiorella,
      riteniamo che la cancellazione di alcuni messaggi da una chat non passerebbero inosservati con il rischio di rendere la prova inutilizzabile, in quanto inattendibile. Ad ogni modo l’utilità di depositare il cellulare in Tribunale è anche quella di rendere disponibile l’apparecchio qualora si renda necessaria una attività tecnica su di esso. Ad es., se come dice lei parte della chat viene cancellata, chi sa che ciò è accaduto può comunicare al giudice (x il tramite del proprio avvocato) l’omissione, richiedendo una perizia informatica mirata ad accertare se alcuni messaggi sono stati eliminati. Come saprà un bravo informatico è in grado di recuperare qualsiasi file da un apparecchio, anche dopo la cancellazione.

  2. Salve,quindi se un membro di una chat stampa la stessa cedendola ad una terza persona in maniera illegale e illegittima quest ultima non avendo la prova originale sul proprio supporto non può mostrarla come prova in un processo,giusto?

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