diritto di visita dei genitori separati

Amante portato a casa? È reato!

Cosa accade se l’amante viene portato a casa?

L’infedeltà coniugale come sappiamo potrebbe avere conseguenze dai molteplici risvolti: uno su tutti la possibilità di ottenere separazione con addebito al coniuge infedele che, quindi, verrebbe così chiamato a pagare tutte le conseguenze legali del caso. Ma c’è di più e di peggio: nel caso in cui il tradimento sia consumato tra le mura della casa familiare, ovvero l’amante viene portato a casa, il coniuge tradito può denunciare penalmente l’amante.
A tale conclusione giunge la Corte d’Appello di Cagliari con una sentenza che continua a fungere da parametro di riferimento con la quale si è stabilito che “il marito o la moglie che sorprendano in atteggiamenti intimi il loro coniuge con l’amante in casa propria hanno sia la prova del tradimento, che può condurre alla separazione con addebito, ma anche la possibilità di presentare denuncia penale”.
Tale possibilità sarebbe garantita dall’art.614 del codice penale secondo il quale “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.
Vale la pena anche ricordare quali sono le conseguenze dell’addebito: il coniuge infedele infatti, quand’anche ne abbia titolo, perderebbe:
1. il diritto all’assegno di mantenimento;
2. ogni diritto di successione o previdenziale (quindi, in caso di morte del coniuge incolpevole, l’altro né potrebbe ereditare alcunché né percepirebbe la pensione di reversibilità);
3. la possibilità di domandare al coniuge infedele il risarcimento di tutti i danni. Siamo di fronte ad un’ipotesi risarcitoria particolare dipendente dalla effettiva dimostrazione dell’esistenza di un danno ingiusto e riconducibile, a sua volta, alla specifica violazione dei doveri matrimoniali (pensiamo ai casi di chi viene tradito sul posto di lavoro o in ambiti sociali ristretti, dove tutti sanno tranne il tradito, o con modalità fortemente offensive)

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