Whatsapp: insulti il capo in chat? Non puoi essere licenziato

È la storia di un operaio di un’azienda tessile di Prato, scontento a suo dire per promozioni sul lavoro toccate ad alcuni colleghi e non a lui; così non trova di meglio che sfogarsi pesantemente contro il suo capo in una chat su Whatsapp. Conversazioni evidentemente ritenute sicure e fidate ma che tali non erano… e cadute in mano ai superiori viene prontamente licenziato.

Sembrerebbe lo scontato e triste esito di un atto di imprudenza. Invece non finisce così, anzi il Tribunale del lavoro di Firenze accogliendo il ricorso del lavoratore ribalta totalmente la questione e condanna il datore di lavoro, impone la reintegrazione in servizio del dipendente e il risarcimento del danno.
Esattamente la sentenza recita “si annulla il licenziamento…; si condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto fino al giorno dell’effettiva reintegrazione, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e compensare interamente le spese processuali tra le parti”.

Com’è stata possibile una tale decisione? Con il chiarimento da parte del tribunale fiorentino che l’utilizzo di una comunicazione “privata” per messaggi, anche offensivi, non ha una portata diffamatoria.
In particolare, rilevandosi “che il ricorrente non contesta di essere l’autore dei messaggi vocali, ma ne deduce l’irrilevanza disciplinare in quanto essi erano stati registrati in una chat privata” si evidenzia che in un contesto del genere le comunicazioni sono comprese nell’ambito di tutela dell’art. 15 della Costituzione; ovvero “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Pertanto, l’oggetto della questione è il principio che messaggi di contenuto offensivo verso un superiore gerarchico non hanno portata rilevante sul piano disciplinare qualora poggino sul carattere riservato della comunicazione.
E ciò si evince da recenti orientamenti della Corte di Cassazione che in fatto di messaggi diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, distingue tra:
1. strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (es. Facebook);
2. strumenti ad accesso limitato (chat private), con esclusione della possibilità che le relative comunicazioni siano conoscibili da soggetti diversi dai partecipanti.
Per il primo caso, con sentenza 10280/2018, la Suprema Corte ha riconosciuto la natura diffamatoria di eventuali affermazioni, configurando così la giusta causa di licenziamento.
Nella seconda ipotesi, con sentenza 21965/2018, si è esclusa la sussistenza di giusta causa posto che “l’invio di messaggi riservati ai soli partecipanti a una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria”.

È un temporaneo “lieto fine”, giacché l’azienda ha deciso di ricorrere in appello, tuttavia è bene tenere presente che conversazioni social ritenute “fidate” lasciano tracce telematiche. Equilibrio e cautela restano necessarie.

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