Ex moglie con nuova relazione stabile? Perde il mantenimento anche se non convive

A più di 3 anni dal divorzio da mia moglie, e potendo dimostrare che quest’ultima ha una nuova relazione, perché dovrei ancora versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice?

L’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio, generalmente posto a carico degli ex mariti ed a favore delle ex mogli o dei figli, non è mai stato uno strumento immodificabile. Infatti, già solo in presenza di mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, è sempre stato possibile procedere alla richiesta di modifica dell’assegno come ad esempio accade in caso di:

  1. licenziamento;
  2. aumento della retribuzione;
  3. raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli;

C’è però un ulteriore aspetto che potrebbe giustificare addirittura la revoca dell’assegno previsto a favore dell’ex coniuge, ovvero, la formazione di un nuovo nucleo familiare o l’arrivo di altri figli. Rispetto a quest’ultimo evento siamo in presenza di profonde innovazioni introdotte a partire dalla recente ordinanza n. 2732 del 2018 con la quale la Corte di Cassazione ha sancito che “la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura – ben diversa da una semplice coabitazione tra soggetti estranei – fa venir meno il diritto all’assegno di mantenimento. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente”.

In sostanza si ritiene ingiusto lasciare in carico all’ex marito l’obbligo del sostentamento economico deciso in epoca e condizioni diverse. Si perde quindi il mantenimento con la creazione di una nuova famiglia di fatto retta da una stabile e duratura convivenza. È evidente che rispetto alla realtà della nuova coppia che si forma, diventa secondaria la sua effettiva situazione economica e, comunque, non deve risponderne il precedente coniuge (soprattutto se già gravato dal mantenimento dei figli).

Il caso
A tal proposito la Cassazione ha aperto la strada a questo “nuovo” orientamento ribaltando una decisione presa dalla Corte d’Appello di Brescia che, pur dimostrata la convivenza dell’ex coniuge beneficiaria dell’assegno, aveva confermato il diritto all’assegno stesso.
La Suprema Corte, al contrario, ha specificato che “una riconosciuta relazione sentimentale è ovviamente altra cosa rispetto alla convivenza more uxorio ed è ben possibile che la relazione si sia poi trasformata, successivamente alla pronuncia di divorzio, in convivenza”.
Pertanto, restando fermo il principio per cui la convivenza more uxorio dell’ex coniuge esclude il diritto all’assegno, il caso torna a Brescia per accertare ulteriori elementi (il momento in cui la convivenza si è costituita).

Nuova relazione non impone la convivenza
Ma le innovazioni non finiscono qui.
È vero che la perdita dell’assegno è tale solo in presenza di una nuova relazione stabile e continuativa ma, con ulteriore chiarimento sempre della Cassazione, non sarebbe necessaria la convivenza sotto lo stesso tetto al fine di potersi definire coppia. Ciò che conta, affermano i Giudici della Suprema Corte, è l’esistenza di un nuovo legame, di un progetto comune, al di là della coabitazione che potrebbe essere impedita dalle più svariate ragioni di lavoro o (calcoli) personali.
Infatti “può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia”.
Anche di fronte a questo scenario il risultato può essere la perdita dell’assegno di mantenimento.
Su questa via si è già posizionato il Tribunale di Como che, in una recentissima sentenza, ha affermato che “va revocato il mantenimento del coniuge che nelle more della separazione personale dall’altro ha formato una nuova famiglia di fatto con un nuovo partner anche senza instaurare una stabile convivenza con quest’ultimo, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita legati al coniugio (unione matrimoniale) e quindi escludendo la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge, laddove il dovere di coabitazione ben può essere derogato per accordo tra i coniugi e quindi non si vede perché detta facoltà non debba essere esercitabile anche da parte delle coppie non sposate”.

Questione ben diversa è invece se la nuova relazione riguardi l’ex marito. In questo caso non vengono meno i doveri di assistenza materiale in corso verso l’ex moglie ma, considerato che un nuovo nucleo potrebbe determinare un diverso regime di spesa soprattutto con l’arrivo di eventuali neonati – ovvero un peggioramento delle condizioni economiche – allora sarebbe possibile accordarsi su una rideterminazione dell’ammontare dell’assegno.

Tu: “Se invece ho solo il sospetto di una nuova relazione da parte della mia ex moglie, come procedo?”
Questo è l’aspetto più controverso e difficile da affrontare, atteso che bisogna provare non tanto la nuova relazione ma il carattere stabile e duraturo della stessa.
Si può concludere affermando che, dopo le recenti innovazioni, è finalmente possibile mettere in discussione l’assegno di mantenimento posto a favore di chi abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale ma ciò, fermi i paletti stabiliti dalla Cassazione, solo con l’ausilio di un legale che sappia analizzare ed interpretare le situazioni di fatto al fine di poter capire se sussistono gli estremi per richiedere la revoca dell’assegno divorzile.

2 commenti su “Ex moglie con nuova relazione stabile? Perde il mantenimento anche se non convive

  1. Se la ex moglie ha una relazione stabile da 8 anni pur per motivi di lavoro non convivendo, e avendo uno stile di vita elevatissimo grazie alla ricchezza del nuovo partner, stile di vita acquisito anche dai figli avuti con l’ex marito, non sarebbe giusto considerarlo anche nel calcolo degli alimenti ai figli che appunto godono di una vita da milionari? Grazie

    1. Buongiorno,
      il tenore di vita tenuto dalla ex moglie grazie alla relazione stabile con persona facoltosa rileva ai fini della rimodulazione o eliminazione dell’assegno di mantenimento o di divorzio versato alla moglie, ma non anche nei confronti di quello versato ai figli.

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